Corte costituzionale

Sentenza n. 77/1987

Corte cost., sent. 27 marzo 1987, n. 77

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
77/1987
Data di deposito
27 marzo 1987
Data di decisione
24 marzo 1987
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:77

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1987
  • art. 19, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1987
  • art. 19, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1987
  • art. 19, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1987
  • art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 19, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 19, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 19, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 19, 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 19, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977

Parametri

Massime

Massima n. 4118

L'attribuzione ai Comuni delle funzioni di "polizia amministrativa" caratterizzate dalla localizzabilita` dell'interesse al livello comunale (art. 19, comma primo, d.P.R. n. 616 del 1977) comprende sia funzioni connesse a materie di spettanza regionale, e,pertanto, attribuite in base all'art. 118, comma primo, Cost., sia funzioni non rientranti in quell'ambito, e, pertanto, attribuite in base all'art. 128. Non e`, invece, contemplata, nel vigente quadro costituzionale la figura della "delega" di funzioni amministrative ai Comuni da parte dello Stato.

Massima n. 4119

Non e` suscettibile di autonoma considerazione la questione di legittimita` costituzionale dell'intero art. 19, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - in quanto, nei termini in cui e` prospettata, non si risolve nell'esame della norma nel suo complesso, ma di singole parti di essa, tutte investite da apposite censure con la medesima ordinanza di rimessione.

Massima n. 4120

E' generica, e, come tale, inammissibile, la questione di legittimita` costituzionale sollevata in base al mero asserto - non specificato da motivazione alcuna - dell'eccesso di delega in cui sarebbe incorsa la normativa denunciata. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 19, commi secondo, terzo, quarto e quinto, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, denunciati - in riferimento all'art. 76 Cost. - in quanto non consentirebbero l'esercizio organico delle funzioni amministrative di interesse locale attribuite ai Comuni, cosi` violando il principio sancito dall'art. 1, lett. e, della legge n. 382 del 1975).

Massima n. 4121

L'art. 19, comma secondo, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, demandando ai Consigli comunali la determinazione delle procedure e competenze relative alle funzioni di polizia amministrativa conferite ai Comuni dal comma precedente, non comporta limitazioni ma, bensi`, un ampliamento dei poteri regolamentari e organizzativi comunali. La mancata "delegificazione" della disciplina sostanziale delle medesime funzioni e`, invece, conforme ai principi costituzionali in tema di autonomie, in quanto, per le funzioni attribuite in base all'art. 128 Cost., e` proprio quest'ultimo a prevedere che esse siano determinate con legge dello Stato; mentre, riguardo alle funzioni ricadenti nell'ambito di materie di spettanza regionale e "decentrate" ai Comuni in base all'art. 118, comma primo, Cost., la legge statale di decentramento non puo` sottrarre alle Regioni la potesta` legislativa ad esse spettante ex art. 117 Cost.. Ne` la legge di delega prevedeva l'attribuzione ai Comuni di poteri di disciplina sostanziale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 76, 117 e 118, 5 e 128 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 19, comma secondo, cit., in quanto non conferisce ai Comuni alcuna potesta` in ordine alla disciplina sostanziale delle autorizzazioni).

Massima n. 4122

Il potere del Ministro dell'interno di impartire, per esigenze di pubblica sicurezza, direttive vincolanti ai Sindaci (quali organi comunali) in ordine all'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa attribuite ai Comuni, non contrasta con i principi costituzionali posti a salvaguardia delle autonomie locali, trattandosi di un potere preordinato ad assolvere, in via preventiva e con caratteri di generalita`, ad esigenze di sicurezza la cui tutela spetta esclusivamente allo Stato e che ben possono manifestarsi in occasione del rilascio di autorizzazioni comunali. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 19, comma terzo, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616).

Massima n. 4123

Il rispetto dei principi dell'autonomia e del decentramento esclude ogni possibilita` di ingerenza dello Stato (e, salvi i controlli ex art. 130 Cost., delle Regioni) nelle discrezionali valutazioni spettanti agli enti locali territoriali nell'esercizio di funzioni ad essi attribuite; conseguentemente, il previsto intervento prefettizio nell'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa da parte dei Comuni non si giustifica se non nell'ipotesi in cui, in connessione con l'esercizio di esse, emergano esigenze di sicurezza pubblica (prevenzione dei reati o mantenimento dell'ordine pubblico) il cui assolvimento e` riservato allo Stato. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 5 e 128 Cost. - l'art. 19, comma quarto, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui non limita i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza.

Massima n. 4124

La disposizione che subordina al conforme parere del Prefetto l'efficacia del diniego, da parte del Comune, al rilascio delle autorizzazioni elencate ai nn. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 17 dell'art. 19, comma primo, d.P.R. n. 616 del 1977, non si giustifica in ragione di esigenze di pubblica sicurezza, ma sembra rivolta solo a perseguire una immanente presenza dell'autorita` statale nelle funzioni affidate ad enti autonomi, realizzando una inutile duplicazione di funzioni. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 5 e 128 Cost., l'art. 19, comma quinto, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma secondo, terzo, quarto e quinto del d.P.R. 24 luglio 1977 sollevata dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, con riferimento all'art. 76 Cost.; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sollevata con riferimento agli artt. 5, 76, 117, 118, 128 Cost.; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sollevata con riferimento agli artt. 5 e 128 Cost.; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, quarto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nella parte in cui non limita i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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