Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1987

Corte cost., sent. 5 marzo 1987, n. 74

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
74/1987
Data di deposito
5 marzo 1987
Data di decisione
26 febbraio 1987
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:74

Norme oggetto del giudizio

  • decreto ministeriale del 23 dicembre 1982
  • decreto ministeriale del 23 dicembre 1987
  • decreto ministeriale del 4 febbraio 1984
  • decreto ministeriale del 28 dicembre 1985
  • decreto ministeriale del 30 dicembre 1982
  • decreto ministeriale del 22 gennaio 1985
  • decreto ministeriale del 29 dicembre 1982
  • decreto ministeriale del 23 febbraio 1983
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 619 del 31 luglio 1980
  • legge n. 597 del 12 agosto 1982

Parametri

  • art. 118, Costituzione
  • art. 117, Costituzione
  • art. 119, Costituzione
  • art. 9, n.10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 19, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 4108

L'omologazione di prodotti industriali (di pertinenza statale ex lege n. 833 del 1978) si distingue dalle attivita` di collaudo (riservate alle u.s.l.) per la sostanza dell'intervento, in quanto tende a verificare la conformita` del tipo alla legge e del prodotto di serie al tipo, mentre il collaudo e` diretto ad accertare la rispondenza del singolo prodotto di serie alle finalita` o al particolare processo produttivo cui e` destinato. Non e`, invece, essenziale che l'omologazione si svolga nel luogo di produzione, potendo riguardare anche apparecchi ed impianti gia` installati nei luoghi di utilizzazione, senza che cio` escluda la successiva e distinta attivita` di collaudo. (Spettanza allo Stato delle attivita` di omologazione gia` svolte dai soppressi enti E.n.p.i. e A.n.c.c., anche quando, nel caso degli impianti, esse avvengano nei luoghi dove dovranno essere utilizzati).

Massima n. 4109

Non puo` essere negato il discrezionale potere dello Stato di articolare i suoi Istituti (nella specie, l'I.s.p.e.s.l.) nel modo che ritiene piu` adeguato al raggiungimento dei fini istituzionali e all'espletamento delle funzioni ad essi conferite. (Spettanza allo Stato del potere di attribuire all'I.s.p.e.s.l. le funzioni di omologazione di propria spettanza e di istituire dipartimenti periferici del medesimo istituto superiore).

Massima n. 4110

L'affidamento alle u.s.l. di attivita` di omologazione di competenza dello Stato non configura l'ipotesi di delegazione di funzioni ex art. 118, comma secondo, Cost., bensi` quella di utilizzazione di uffici regionali da parte dello Stato (art. 118, comma terzo); ne` l'inclusione delle spese di esercizio di tali attivita` nel bilancio delle u.s.l. lede l'autonomia finanziaria regionale (art. 119 Cost.), dal momento che l'intero carico finanziario del servizio sanitario nazionale grava sul bilancio dello Stato. (Spettanza allo Stato del potere di avvalersi delle u.s.l. per autorizzarle ad esercitare alcune attivita` omologative in nome e per conto dell'I.s.p.e.s.l.). - v. S.n. 35/1972.

Massima n. 4111

Ove ricadano su ascensori e montacarichi gia` installati per l'uso, le operazioni di collaudo virtualmente coincidono con l'omologazione, la quale, in tal caso, inevitabilmente comporta la verifica del buon funzionamento degli impianti in relazione alla situazione edilizia e all'uso, di talche` il rilascio della licenza d'impianto comporta necessariamente anche quello della licenza d'esercizio. Limitatamente a tale ipotesi particolare, e` pertanto giustificato l'esercizio, da parte dell'I.s.p.e.s.l., di attivita` di collaudo, attribuite in via generale alla competenza delle u.s.l.

Massima n. 4112

Diversamente dalle ispezioni ordinarie - assimilate dalla L.n. 833 del 1978 alle attivita` di collaudo e riservate alle u.s.l. - le ispezioni straordinarie su ascensori e montacarichi pertengono a situazioni (modifiche o importanti riparazioni dei relativi impianti) incidenti su quella conformita` a regole e requisiti prefissati di sicurezza che contraddistingue l'omologazione; la quale rientra, al pari del collaudo, nel campo della prevenzione. (Spettanza allo Stato, e per esso all'I.s.p.e.s.l., delle ispezione straordinarie di cui al comma quarto dell'art.3, L. 21 ottobre 1942 n. 1415).

Massima n. 4113

L'assegnazione provvisoria all'I.s.p.e.s.l. e alle u.s.l. del personale gia` "comandato" presso tali enti e proveniente dai soppressi E.n.p.i. ed A.n.c.c. e` stata disposta - "in attesa dell'assegnazione definitiva" - non in base all'art. 67 della L.n. 833 del 1978 (della cui procedura non rileva, pertanto, la lamentata inosservanza), ma in forza del comma quarto dell'art.1, d.l. n. 169 (come conv. nella L. n. 332) del 1981. Inoltre, ai fini della destinazione del personale degli enti soppressi, non ha rilievo decisivo la legislazione delle Province autonome istitutiva di un apposito servizio diretto provinciale per l'espleta- mento dei compiti gia` svolti dai medesimi enti soppressi, in quanto la competenza normativa provinciale in materia sanitaria e` solo concorrente, onde su essa prevale la potesta` primaria dello Stato; ne` tale prevalenza puo` essere aggirata dalle Province autonome mediante l'esercizio della potesta` legislativa primaria ad esse spettante in materia di ordinamento degli uffici provinciali. Infine non puo` essere presa in considerazione l'asserita violazione - in sede di ripartizione del personale - delle norme relative alla proporzionale etnica e al bilinguismo nella Provincia di Bolzano, non risultando se, e per quali trasferimenti, l'inconveniente si sia, in concreto, effettivamente verificato. (Spettanza allo Stato del potere di determinare provvisoriamente e definitivamente i contingenti del personale gia` in servizio presso i soppressi E.n.p.i. ed A.n.c.c. da assegnare all'I.s.p.e.s.l. e alle u.s.l., nonche` di provvedere ad assegnazioni provvisorie nell'ambito dei detti contingenti, e ad eventuali comandi).

Massima n. 4114

Non e` ravvisabile alcun elemento di dubbio circa la legittimita` costituzionale - in riferimento gli artt. 8, 9, 16 e 19, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - delle leggi statali (d.P.R. 31 luglio 1980 n. 619,e L. 12 agosto 1982, n. 597) in attuazione delle quali sono stati emanati decreti interministeriali disciplinanti le funzioni gia` spettanti ai soppressi E.n.p.i. ed A.n.c.c., le strutture create in conseguenza di tale soppressione, ed i trasferimenti di personale nelle nuove strutture.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi:

1) dichiara che spettano allo Stato le attività di omologazione già svolte dai soppressi Enti ENPI e ANCC, anche quando, nel caso degli impianti, esse avvengano nei luoghi dove dovranno essere utilizzati;

2) dichiara che spetta allo Stato attribuire all'ISPESL le funzioni di cui sopra, ed istituire Dipartimenti periferici del detto Istituto Superiore;

3) dichiara che spetta allo Stato avvalersi delle USL per autorizzarle ad esercitare alcune attività omologative in nome e per conto dell'ISPESL;

4) dichiara che spettano allo Stato, e per esso all'ISPESL, le ispezioni straordinarie di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge 21 ottobre 1942 n. 1415;

5) dichiara che spetta allo Stato determinare provvisoriamente e definitivamente i contingenti del personale già in servizio presso i soppressi ENPI ed ANCC da assegnare all'ISPESL e alle USL in relazione alle funzioni e alle sedi di cui sopra, così come spetta allo Stato provvedere ad assegnazioni provvisorie nell'ambito dei detti contingenti, e ad eventuali comandi;

Respinge conseguentemente i ricorsi interposti dalla regione Lombardia e dalle province autonome di Trento e Bolzano avverso i decreti ministeriali ed interministeriali indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, in udienza pubblica, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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