Corte costituzionale

Sentenza n. 63/1987

Corte cost., sent. 2 marzo 1987, n. 63

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
63/1987
Data di deposito
2 marzo 1987
Data di decisione
25 febbraio 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:63

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4086

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, qualsiasi disposizione che privi il lavoratore dimissionario o licenziato per giusta causa del trattamento di liquidazione o di quiescenza, come di ogni altra indennita`, comunque denominata, da corrispondersi in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, contrasta con gli artt. 3 e 36 Cost.. Ne` la peculiarita` del contratto di arruolamento - rilevante sotto altri aspetti al fine di giustificare deroghe alla disciplina generale del rapporto di lavoro - puo` consentire la priorita` del diritto speciale, data la prevalenza delle disposizioni, di rango superiore, della Costituzione. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. - l'art. 352 cod.nav., nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennita` di anzianita` nel caso in cui la risoluzione del contratto di arruolamento, a tempo indeterminato, avvenga per fatto imputabile all'arruolato. - S. nn. 75/1968; 14/1970; 7/1971, 140/1971 e 204/1971; 85/1972; 188/1973; 85/1974. - S.nn. 124/1962; 98/1973; 101/1974; 129/1976; 336/1985; 23/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 352 c. nav. nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di anzianità nel caso in cui la risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato avvenga per fatto imputabile all'arruolato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 febbraio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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