Corte costituzionale

Sentenza n. 614/1987

Corte cost., sent. 30 dicembre 1987, n. 614

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
614/1987
Data di deposito
30 dicembre 1987
Data di decisione
16 dicembre 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:614

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 212 del 8 aprile 1952
  • art. 4, comma 4, legge n. 130 del 11 aprile 1950

Parametri

Massime

Massima n. 3845

L'esclusione del diritto della moglie lavoratrice a percepire - in alternativa al marito lavoratore ed alle medesime condizioni - gli emolumenti retributivi familiari, si collega ad una concezione dell'organizzazione domestica basata sulla presunzione di estraneita` della donna al mantenimento della famiglia, concezione in contrasto con il principio di parita` dei coniugi, al quale anche il legislatore si e` uniformato, pienamente equiparando - ai fini dei predetti emolumenti - la donna lavoratrice o pensionata al marito lavoratore o pensionato (art. 9, L. n. 903 del 1977); pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 36 e 37 Cost. - l'(abrogato) art. 4, comma quarto, L. 11 aprile 1950, n. 130, come modificato dall'art. 8, L. 8 aprile 1952, n. 212, nella parte in cui esclude che le quote aggiunte di famiglia, spettanti per i figli a carico, debbano essere corrisposte, in alternativa, anche alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il marito lavoratore). - cfr. S. n. 105/1980 e n. 83/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 11 aprile 1950, n. 130 ("Miglioramenti economici ai dipendenti statali") come modificato dall'art. 8 della legge 2 aprile 1952, n. 212 ("Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali"), nella parte in cui esclude che le quote aggiunte di famiglia, spettanti per i figli a carico, debbano essere corrisposte, in alternativa, anche alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il marito lavoratore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze