Corte costituzionale
Sentenza n. 580/1987
Corte cost., sent. 23 dicembre 1987, n. 580
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 580/1987
- Data di deposito
- 23 dicembre 1987
- Data di decisione
- 11 dicembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:580
Norme oggetto del giudizio
- art. 60, comma 1, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 2-quinquies, decreto-legge n. 236 del 19 giugno 1974
- art. 8, legge n. 253 del 23 maggio 1950
- legge n. 351 del 12 agosto 1974
Parametri
Massime
Massima n. 3942
I principi generali in tema di cosa giudicata precludono che la pronuncia contenente ordine di rilascio nei confronti del conduttore, che e' tenuto percio' ad ottemperarvi, resti condizionata al permanere della situazione di fatto dedotta in giudizio - (necessita' abitative proprie o dei figli) sulla quale era fondato il recesso del locatore. La ratio del meccanismo ripristinatorio ovvero risarcitorio, previsto dall' art. 60 Legge 27 luglio 1978 n. 392 e' ispirata al fine della tutela di un diritto nuovo ed autonomo rispetto al precedente rapporto. Pertanto, la situazione soggettiva del conduttore nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio e che e' tenuto ad ottemperarvi e' diversa da quella di colui che, riconsegnato l'immobile, convenga in giudizio il locatore per il mancato utilizzo dell'immobile nel senso da lui originariamente prospettato. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 60, comma primo, L. 27 luglio 1978, n. 392 e 8 L. 23 maggio 1950, n. 253, modificato dall'art. 2 quinquies D.L. 19 giugno 1974, n. 236, convertito, con modificazioni, nella L. 12 agosto 1974, n. 351).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata dai Pretori di Firenze, Monza e Sassari con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 23 maggio 1950, n. 253 ("Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani"), modificato dall'art. 2-quinquies del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 236, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1974, n. 351, sollevata dal Pretore di Firenze, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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