Corte costituzionale
Sentenza n. 523/1987
Corte cost., sent. 17 dicembre 1987, n. 523
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 523/1987
- Data di deposito
- 17 dicembre 1987
- Data di decisione
- 26 novembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:523
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 3893
L'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 523 del cod.pen., per il ratto a fine di libidine se il fatto e` commesso a danno di donna coniugata, non sottende come bene protetto la potestas maritalis, in relazione al dovere di fedelta` nei confronti del marito - l'infedelta` postulando una volontaria violazione dei doveri coniugali non e` certo riferibile ad ipotesi di costrizione della volonta` - mentre in questa sede viene data considerazione alla famiglia e alla sua unita`, oltre alla liberta` sessuale della donna rapita. Il diverso trattamento trova dunque fondamento razionale nel particolare disvalore della violazione, e negli artt. 2 e 29 la sua giustificazione. Ne` puo` considerarsi, sotto il profilo dell'art. 27, l'omesso rilievo alla consapevolezza da parte dell'agente dello stato di donna coniugata del soggetto passivo, l'imputazione delle aggravanti a titolo di responsabilita` obiettiva dipendendo da altre disposizioni (artt. 59, comma primo e 42, comma terzo, cod.pen.) non censurate dal giudice rimettente. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 29 Cost. - dell'art. 523, comma secondo, cod.pen.).
Massima n. 3894
La disciplina data al sequestro di persona non e` irrazionale risultando da scelte di politica criminale e nell'ambito di poteri discrezionali non censurabili. Mentre non sussiste, per l'evidente eterogeneita` delle situazioni, la dedotta analogia col ratto di donna o di minore a fine di libidine, esula chiaramente dalle funzioni della Corte una diversa regolamentazione, per effetto della quale sia punibile a querela dell'offeso anche il sequestro di persona e siano diminuite le pene fissate dal codice. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 523, 605 e 542, cod.pen.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 523, secondo comma, cod. pen., sollevata dalla Corte d'appello di Salerno, con ordinanza 16 giugno 1986 (n. 671/86 reg.ord.), in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 29 Cost.;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 523, 605 e 542 cod. pen., sollevata dal Tribunale di Milano con ordinanza 8 luglio 1986 (n. 713/86 reg. ord.), in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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