Corte costituzionale
Sentenza n. 517/1987
Corte cost., sent. 17 dicembre 1987, n. 517
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 517/1987
- Data di deposito
- 17 dicembre 1987
- Data di decisione
- 26 novembre 1987
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:517
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 65 del 6 marzo 1987
- art. 1, comma 6, legge n. 65 del 6 marzo 1987
- art. 1, comma 3, legge n. 65 del 6 marzo 1987
- art. 2, comma 1, lett.a, legge n. 65 del 6 marzo 1987
- art. 2, comma 2, bis, legge n. 65 del 6 marzo 1987
- art. 2-bis, comma 4, legge n. 65 del 6 marzo 1987
- art. 2, comma 4, bis, legge n. 65 del 6 marzo 1987
- art. 2, comma 1, lett.b, legge n. 65 del 6 marzo 1987
- art. 1, comma 5, legge n. 65 del 6 marzo 1987
- art. 1, comma 4, legge n. 65 del 6 marzo 1987
- art. 2, comma 1, ter, legge n. 65 del 6 marzo 1987
- art. 2, comma 2, legge n. 65 del 6 marzo 1987
- art. 2, comma 6, legge n. 65 del 6 marzo 1987
- art. 2-bis, comma 3, legge n. 65 del 6 marzo 1987
- art. 2-bis, comma 2, legge n. 65 del 6 marzo 1987
Parametri
- art. 8, n.20, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, comma 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 78, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n.11, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 117, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 109, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 56, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 56, comma 2, lett.b, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
Massime
Massima n. 3877
Al giudizio di legittimita` costituzionale in via principale possono partecipare solo i soggetti titolari della competenza legislativa di cui si controverte; pertanto, in tali giudizi non e` proponibile alcuna forma di intervento ne` e` comunque ammissibile "la figura del controinteressato come parte, propria del procedimento amministrativo, tanto meno quando chi postula tale posizione non puo` vantare interessi costituzionalmente rilevanti". (Nella specie sono stati ritenuti inammissibili "atti di intervento" del CONI). - Cfr. Ordd. dibattimentali 30 maggio e 15 giugno 1977; Ordd.nn. 22/1958 e 130/1977; sentt. nn. 182/1987 e 293/1987.
Massima n. 3878
L'onere di motivazione del ricorso che promuove la questione di legittimita` costituzionale in via principale trova giustificazione - oltreche` nel rinvio operato dall'art. 22, L. n. 87 del 1953, al regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, applicabile per la parte (art. 6, n.3) che interessa - nell'esigenza di documentare il presupposto dell'impugnazione nonche` di determinare inequivocabilmente l'oggetto della questione sottoposta al giudizio di costituzionalita`; pertanto, l'assoluta carenza di motivazione, al pari dell'eventuale sua obiettiva contraddittorieta`, comporta di per se` un vizio formale di validita`, che rende inammissibile la questione cosi` proposta. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'intera L. 6 marzo 1987 n. 65, promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 2; 3, comma terzo; 8, nn. 17 e 20; 9, n. 11; 16; 78 e 80, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e relative norme di attuazione).
Massima n. 3879
La programmazione, l'adozione ed il finanziamento degli interventi di costruzione, ristrutturazione e adeguamento degli impianti sportivi, necessari per rendere possibile lo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, esorbitano dalla sfera di attribuzioni propria delle Regioni, in quanto attivita` ricomprese nell'organizzazione dei campionati, la cui disciplina e la cui gestione sono strettamente legate all'interesse nazionale nonche` ad obblighi internazionali gravanti sullo Stato, ed in particolare sul Governo e sul CONI. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale promosse dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. e relative all'art. 1, comma terzo, nonche` agli artt. 1, comma sesto; 2, comma primo, lett.a, e comma 2-bis; e 2-bis, comma quarto, della L. 6 marzo 1987, n. 65).
Massima n. 3880
L'attuazione e la cura dei valori costituzionali della salute e dell'educazione non sono riservate soltanto allo Stato, essendo del pari legittimate a provvedervi le Regioni e le Province autonome, sia pur nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle materie loro attribuite che risultino a tal fine rilevanti, e sempreche` non ne derivi un'irragionevole violazione del principio di eguaglianza nel godimento dei diritti fondamentali.
Massima n. 3881
Nelle Province di Trento e di Bolzano, la programmazione e il finanziamento degli interventi sugli impianti destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive e su quelli destinati a promuovere l'esercizio dello sport (art. 1, comma primo, lettere b) e c), L. n. 65 del 1987), rientrano nella competenza legislativa concorrente provinciale, estesa a tutte le attivita` sportive, agonistiche o meno, con i relativi impianti, ad eccezione di quelle agonistiche di carattere programmato disciplinate dall'ordinamento sportivo internazionale, riservate invece allo Stato, tramite il CONI (art. 9, n. 11, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in relazione agli artt. 1 e 2, alinea, d.P.R. n. 475 del 1975); pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui si riferiscono alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, commi quarto e quinto, L. 6 marzo 1987 n. 65 (ove si attribuisce al Ministro per il turismo e lo spettacolo la programmazione degli interventi di cui sopra), per contrasto con l'art. 9, n. 11, dello Statuto, come interpretato ex artt. 1 e 2, alinea, d.P.R. n. 475 cit.; nonche` il successivo art. 2, comma primo, lett. b), e comma primo-ter, (disponente finanziamenti statali in ordine ai medesimi interventi), per contrasto con gli artt. 78 e 80 dello Statuto.
Massima n. 3882
In base al riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni di cui all'art. 56, d.P.R. n. 616 del 1977, la programmazione, l'adozione e il finanziamento degli interventi sugli impianti destinati "a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive" (art. 1, comma primo, lett. b, L. 6 marzo 1987 n. 65), in quanto relativi ad attivita` sportive agonistiche, rientrano nella competenza statale concernente l'organizzazione di tali attivita`. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale promosse dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., ed agli artt. 56 e 109, d.P.R. n. 616 del 1977, e relative all'art. 1, commi quarto e quinto, ed all' art. 2, comma primo, lett. b, e comma primo-ter, della L. 6 marzo 1987 n. 65, nella parte in cui si riferiscono agli interventi previsti dal su citato art. 1, comma primo, lett. b, della stessa legge).
Massima n. 3883
I finanziamenti statali relativi ad interventi su impianti necessari per la promozione dell'esercizio dell'attivita` sportiva (art. 2, comma primo,lett. b, e comma primo-ter, in relazione all'art. 1, comma primo, lett. c, L. n. 65 del 1987) non possono ritenersi di tipo straordinario e, come tali, aggiuntivi rispetto a quelli di competenza regionali. - cfr., argomentando a contrario, S. nn. 356/1985 e 357/1985.
Massima n. 3884
La programmazione, l'adozione e il finanziamento degli interventi sugli impianti destinati "a promuovere l'esercizio dell'attivita` sportiva" (art. 1, comma primo, lett. c, L. 6 marzo 1987 n. 65), in quanto relativi ad attivita` sportive "non agonistiche" (e, cioe`, svolte per svago o per sviluppare la forza e l'efficienza fisica), rientrano nella competenza legislativa e finanziaria delle Regioni ordinarie, ai sensi degli artt. 56 e 109, d.P.R. n. 616 del 1977; pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 117 e, rispettivamente, 119 Cost. (in relazione agli artt. 56 e 109, d.P.R. n. 616 cit.) - l'art. 1, commi quarto e quinto, e l'art. 2, comma primo, lett. b, e comma primo-ter, della L. 6 marzo 1987 n. 65, nella parte in cui si riferiscono (attribuendone allo Stato la programmazione e il finanziamento in forma di mutui e contributi ai comuni) agli interventi previsti dal precitato art. 1, comma primo, lett. c), della stessa legge.
Massima n. 3885
La concessione e il relativo stanziamento, da parte dello Stato, di un contributo in conto capitale ai soggetti di cui all'art. 3, L. n. 1295 del 1957 per favorire l'attuazione degli interventi su impianti destinati a promuovere l'esercizio dell'attivita` sportiva non agonistica, violano l'art. 119 Cost. - come specificato dagli artt. 56, comma secondo, lett. b), e 109, del d.P.R. n. 616 del 1977 - e, per quanto si riferisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano, gli artt. 78 e 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, trattandosi di erogazioni di spesa in settori di competenza regionale o provinciale; pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i parametri su citati - l'art. 2, comma secondo, L. 6 marzo 1987 n. 65.
Massima n. 3886
Posto che la disposizione (art. 21, L. finanziaria 26 aprile 1983 n. 130) che limitava l'accesso al "Fondo investimento e occupazione" soltanto ai Ministeri e alle Regioni non era sorretta da una specifica esigenza di ordine costituzionale, non puo` essere ritenuta costituzionalmente illegittima la successiva disposizione di legge statale (art. 2, comma sesto, L. 6 marzo 1987 n. 65) che riconosce ai comuni e agli altri enti interessati alla realizzazione di grandi strutture sportive la possibilita` di accedere direttamente al Fondo anziche` per il tramite delle Regioni o delle Province autonome. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, comma sesto, L. n. 65 cit., promossa dalla Regione Lombardia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento all'art. 119 Cost. - come specificato dagli artt. 56 e 109 del d.P.R. n. 616 del 1977 - ed agli artt. 8, nn. 20 e 17; 9, n. 11; 16; 78 e 80, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e relative norme di attuazione). - V. O. di correzione n. 688/1988.
Massima n. 3887
Il parere del C.O.N.I. sui progetti di costruzione e di ampliamento dei campi sportivi elaborati dai comuni e dagli altri enti interessati e` espressione di un potere di consulenza essenzialmente tecnica, e, pertanto, non si sostituisce ma si affianca ai diversi pareri, di carattere amministrativo, dei competenti organi della provincia. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 17 e 20; 9, n. 11; 16; 78 e 80 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e relativa all'art. 2-bis, comma terzo, della L. 6 marzo 1987 n. 65).
Massima n. 3888
Il richiamo operato dall'art. 2-bis, comma secondo, della L. 6 marzo 1987 n. 65, alle disposizioni di cui all'art. 1 della L. n. 1 del 1978 - sull'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche - non mira a rendere nuovamente applicabile detta legge statale in sostituzione di quelle successivamente emanate dalle Regioni nella corrispondente materia di propria competenza, ma suppone che ciascuna Regione possa applicare la propria legge, ove questa sia stata adottata. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2-bis, comma secondo, della L. n. 65 cit., promossa dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.). - cfr. S. n. 214/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i ricorsi di cui in epigrafe:
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 6 marzo 1987, n. 65, in toto, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, terzo comma, 8, nn. 17 e 20, 9, n. 11, 16, 78 e 80 dello Statuto speciale per il T.A.A. e relative norme di attuazione;
Dichiara la illegittimità costituzionale: dell'art. 2, secondo comma della legge n. 65 del 1987; degli artt. 2, primo comma, lett. b), e 2, comma 1- ter della predetta legge, nella parte in cui si riferiscono agli interventi previsti dall'art. 1, primo comma, lett. c) della stessa legge; degli artt. 2, primo comma lett. b), e 2, comma 1- ter della predetta legge n. 65 del 1987, nella parte in cui si riferiscono alle Province autonome di Trento e di Bolzano; dell'art. 1, quarto e quinto comma della predetta legge n. 65 del 1987, nella parte in cui si riferisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano; dell'art. 1, quarto e quinto comma della legge n. 65 del 1987, nella parte in cui si riferisce agli interventi previsti dall'art. 1, primo comma, lett. c), della stessa legge;
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, secondo comma, della predetta legge, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Lombardia;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale: degli artt. 1, terzo e sesto comma, 2, primo comma, lett. a), 2, comma 2-bis, 2-bis, secondo e quarto comma della legge n. 65 del 1987, sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., dalla Regione Lombardia; dell'art. 2-bis, terzo comma della predetta legge n. 65 del 1987, sollevata, in riferimento agli artt. 8, nn. 17 e 20, 9, n. 11, 16, 78 e 80 dello Statuto speciale per il T.A.A. dalla Provincia autonoma di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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