Corte costituzionale

Sentenza n. 431/1987

Corte cost., sent. 3 dicembre 1987, n. 431

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
431/1987
Data di deposito
3 dicembre 1987
Data di decisione
28 ottobre 1987
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:431

Norme oggetto del giudizio

  • art. 31, n.8, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
  • art. 31, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
  • art. 31, n.12, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
  • art. 31, n.9, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
  • art. 31, n.15, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
  • art. 31, n.13, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
  • art. 31, n.11, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
  • art. 31, n.14, legge n. 41 del 28 febbraio 1986
  • art. 31, n.10, legge n. 41 del 28 febbraio 1986

Parametri

Massime

Massima n. 3740

La questione di legittimita` costituzionale va dichiarata inammissibile per mancanza di elementi utili ad accertarne la rilevanza nel caso in cui l'ordinanza di rimessione non faccia cenno alcuno alla fattispecie di cui e` causa nel giudizio a quo. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 53 Cost. relativa all'art. 31, n. 8, L. 28 febbraio 1986 n. 41, nella parte in cui determina i contributi di malattia senza relazione alcuna con la spesa sanitaria e con violazione del "principio di proporzionalita` rispetto alla capacita` contributiva").

Massima n. 3741

La legge finanziaria e quella "di bilancio" derivano da un comune processo decisionale, ma mantengono una differente natura e subiscono limiti diversi per effetto dell'art. 81 Cost.; conseguentemente, le norme di cui all'art. 31 della legge finanziaria per il 1986, rientrando fra le disposizioni per la formazione del bilancio emanate ai sensi dell'art. 11 della L. n. 468 del 1978, non concernono l'approvazione del bilancio stesso. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 81 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 31, L. 28 febbraio 1986, n. 41, sotto il profilo che la previsione, in tale legge, di un contributo di malattia per le prestazioni del servizio sanitario nazionale infrangerebbe il divieto di stabilire nuovi tributi con la legge di approvazione del bilancio). - v. S. n. 35/1985.

Massima n. 3742

I contributi obbligatori di malattia di cui all'art. 31, L. n. 41 del 1986, non hanno natura tributaria certa, in quanto il riferimento operato in detta norma al reddito complessivo e alle relative procedure non e` sufficiente a negare le originarie connotazioni assicurative della contribuzione correlata pur sempre al costo del servizio sanitario. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 53 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 31, nn. 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15, della L. 28 febbraio 1986 n. 41, con riferimento alla natura fiscale della contribuzione di malattia). - v. S. n. 167/1986.

Massima n. 3743

Ai fini di tutela del bene intangibile della salute (art. 32 Cost.), il pur graduale processo di trasformazione del sistema sanitario - dal modello mutualistico a quello solidaristico, interessante tutti i cittadini e non categorie determinate - deve tradursi, secondo quanto previsto dall'art. 53, L. n. 833 del 1978, in un adeguamento certo tra prestazioni sanitarie e contribuzioni; pertanto, la disciplina dei contributi di malattia contenuta nell'art. 31 della legge finanziaria per il 1986, va ritenuta, allo stato, non costituzionalmente illegittima (solo), in quanto il sistema, pur frammentizzato, risulta, nei suoi collegamenti con i pregressi interventi legislativi, l'ultimo e definitivo anello di congiunzione per l'attuazione di una disciplina che assicuri puntuale certezza nella sistemazione delle prestazioni e dei relativi oneri, ed in cui alla generale contribuzione corrisponda un servizio fruibile dall'intera collettivita` e improntato ad efficienza, correttezza ed economicita` di gestione. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 31, nn. 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15, L. 28 febbraio 1986 n. 41, sotto il profilo della incoerenza e del difetto di univoca omogeneita` di ripartizione degli oneri relativi alla contribuzione sociale di malattia). - v. S. n. 89/1984.

Massima n. 3744

La fissazione di un livello minimo di contribuzione sanitaria indipendentemente dal reddito effettivo, col presumere in via assoluta una realta` di reddito sovente fittizia, puo` comportare prelievi che si fondono per uno stesso soggetto, su presupposti difformi, quali (per l'imposizione tributaria) il reddito effettivamente prodotto, e (per la contribuzione sanitaria) il reddito presunto; pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 31, n. 10, L. 28 febbraio 1986, n. 41, nella parte in cui, per il contributo (di malattia) dovuto dai soggetti di cui al precedente comma ottavo (artigiani, commercianti, liberi professionisti), fissato comunque in somma annua non inferiore a Lit. 648.000, non consente prova contraria, del minor reddito effettivo, determinato ai sensi del precedente comma ottavo.

Massima n. 3745

Va dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via conseguenziale (art. 27, L. n. 87 del 1953), l'art. 31, n. 10, L. 28 febbraio 1986 n. 41, nella parte in cui, per il contributo dovuto dai soggetti di cui al precedente comma nono (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e rispettivi concedenti, nonche` ciascun componente attivo del rispettivo nucleo familiare), fissato comunque in somma annua non inferiore a Lit. 324.000, non consente prova contraria del minor reddito effettivo determinato ai sensi del precedente comma ottavo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi:

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, n. 8 legge 28 febbraio 1986, n. 41 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) - sollevata dal Pretore di Taranto, in relazione all'art. 53 Cost., con l'ordinanza n. 23, in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 legge predetta, sollevata dal Pretore di Campobasso, in relazione all'art. 81 Cost., con l'ordinanza n. 31, in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 nn. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 legge predetta, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., con le ordinanze dei Pretori di Campobasso (n. 31), Lecce (n. 63), Macerata (n. 115), Venezia (n. 130 e n. 131), Trapani (n. 174), in epigrafe;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, n. 10 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) - nella parte in cui, per il contributo dovuto dai soggetti di cui al precedente comma 8, fissato comunque in somma annua non inferiore a L. 648.000, non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo, determinato ai sensi del precedente comma 8;

5) dichiara, per effetto dell'art. 27 l. 11 marzo 1983, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, n. 10 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, specificata al punto 4 del presente dispositivo, nella parte in cui, per il contributo dovuto dai soggetti di cui al precedente comma 9, fissato comunque in somma annua non inferiore a L. 324.000 non consente prova contraria, ai fini del contributo, del minor reddito effettivo, determinato ai sensi del precedente comma 8.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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