Corte costituzionale
Sentenza n. 401/1987
Corte cost., sent. 19 novembre 1987, n. 401
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 401/1987
- Data di deposito
- 19 novembre 1987
- Data di decisione
- 11 novembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:401
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 202 del 16 aprile 1954
- art. 423, comma 1, codice della navigazione
Parametri
Massime
Massima n. 3661
La norma che limita il risarcimento dei danni, dovuto dal vettore marittimo per le merci trasportate, non determina una disparita' di trattamento dei creditori della prestazione di trasporto, poiche' la condizione economica del caricatore e' estranea al meccanismo di formazione del nolo e di determinazione del risarcimento, la cui misura, anche in mancanza di limite, e' sempre obiettivamente determinata; tenuto, altresi', conto della ampia operativita' lasciata, dal sistema risarcitorio congegnato, all'autonomia dell'utente, cui e' consentito, anteriormente all'imbarco, di dichiararne il valore. La dichiarazione, determinando l'aumento dell'ammontare dei danni risarcibili rispetto alla quantificazione legale di essi, costituisce un efficace strumento di tutela del soggetto del rapporto considerato piu' debole. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 423, primo comma, cod.nav.).
Massima n. 3662
Le garanzie, poste dall'art. 42 Cost., a tutela della proprieta' privata, non si estendono alle obbligazioni pecuniarie; ne' sarebbe giustificabile estenderle alla obbligazione risarcitoria del vettore marittimo, alla determinazione della quale abbia contribuito la volonta' del creditore della prestazione con un suo atto di autonomia. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 42 Cost. - dell'art. 423, primo comma, cod.nav.). - v. S. n. 99/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 423, primo comma, c. nav., in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione sollevata con l'ordinanza 4 giugno 1986 dalla Corte di appello di Catania (n. 644 Reg. Ord. del 1986).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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