Corte costituzionale

Sentenza n. 401/1987

Corte cost., sent. 19 novembre 1987, n. 401

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
401/1987
Data di deposito
19 novembre 1987
Data di decisione
11 novembre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:401

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3661

La norma che limita il risarcimento dei danni, dovuto dal vettore marittimo per le merci trasportate, non determina una disparita' di trattamento dei creditori della prestazione di trasporto, poiche' la condizione economica del caricatore e' estranea al meccanismo di formazione del nolo e di determinazione del risarcimento, la cui misura, anche in mancanza di limite, e' sempre obiettivamente determinata; tenuto, altresi', conto della ampia operativita' lasciata, dal sistema risarcitorio congegnato, all'autonomia dell'utente, cui e' consentito, anteriormente all'imbarco, di dichiararne il valore. La dichiarazione, determinando l'aumento dell'ammontare dei danni risarcibili rispetto alla quantificazione legale di essi, costituisce un efficace strumento di tutela del soggetto del rapporto considerato piu' debole. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 423, primo comma, cod.nav.).

Massima n. 3662

Le garanzie, poste dall'art. 42 Cost., a tutela della proprieta' privata, non si estendono alle obbligazioni pecuniarie; ne' sarebbe giustificabile estenderle alla obbligazione risarcitoria del vettore marittimo, alla determinazione della quale abbia contribuito la volonta' del creditore della prestazione con un suo atto di autonomia. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 42 Cost. - dell'art. 423, primo comma, cod.nav.). - v. S. n. 99/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 423, primo comma, c. nav., in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione sollevata con l'ordinanza 4 giugno 1986 dalla Corte di appello di Catania (n. 644 Reg. Ord. del 1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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