Corte costituzionale
Sentenza n. 400/1987
Corte cost., sent. 19 novembre 1987, n. 400
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 400/1987
- Data di deposito
- 19 novembre 1987
- Data di decisione
- 11 novembre 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:400
Norme oggetto del giudizio
- art. 140, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 89, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 87, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 87, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 89, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 140, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 3658
Per capacita` contributiva (art. 53 Cost.) deve intendersi l'idoneita` del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata, presupposto che consiste in un qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalita` sotto il profilo della arbitrarieta` o irrazionalita`. - Cfr. S.n. 178/1986.
Massima n. 3659
La percezione dell'indennita' di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. costituisce un indice rivelatore di ricchezza (art. 53 Cost.), idoneo a giustificare un'imposizione fiscale, purche' congrua e razionale; l'asserita natura previdenziale dell'indennita' stessa non ne esclude la tassabilita', se non nei limiti massimi indispensabili a garantire l'assolvimento delle sue finalita' previdenziali (art. 38 Cost.), secondo valutazioni riservate al legislatore nell'ambito della razionalita'; ne' e' censurabile - in riferimento all'art. 3 Cost. - la diversita' del relativo regime impositivo rispetto a quello previsto per i capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita, trattandosi di somme percepite in base a titoli diversi ed in relazione a fattispecie non comparabili. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 87, comma primo - nonche', secondo quanto risulta dalla motivazione, degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma - del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, relativamente all'assoggettabilita' delle indennita' di buonuscita corrisposte dall'E.N.P.A.S. alle imposte di ricchezza mobile e complementare previgenti alla riforma tributaria). - Cfr. S. n. 178/1986.
Massima n. 3660
Per la (sola) parte afferente in via virtuale alle contribuzioni a carico dei dipendenti statali, le indennita' di buonuscita E.N.P.A.S. non possono essere considerate come reddito, ne', quindi, legittimamente sottoposte ad imposizione tributaria, tenuto anche conto che l'art. 53, comma primo, Cost., va interpretato nel senso che a situazioni uguali debbono corrispondere uguali regimi impositivi, e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario disuguale, con la conseguenza che la previsione di un unico ed indifferenziato regime tributario delle indennita' di fine rapporto non e' consentita al legislatore in presenza di sostanziali elementi di differenziazione, qual'e' l'esistenza di una quota contributiva a carico del pubblico dipendente, assente, invece per i lavoratori privati; pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con il principio di capacita' contributiva (art. 53 Cost.) - gli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta (di ricchezza mobile e complementare) vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.. - Cfr. S. n. 178/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("T.U. delle leggi sulle imposte dirette"), nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, primo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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