Corte costituzionale
Sentenza n. 399/1987
Corte cost., sent. 19 novembre 1987, n. 399
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 399/1987
- Data di deposito
- 19 novembre 1987
- Data di decisione
- 11 novembre 1987
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:399
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 1986
- deliberazione cipe del 17 dicembre 1986
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- regolamento cee n. 2088 del 23 luglio 1985
- art. 118, Costituzione
Massime
Massima n. 3593
E' ammissibile - in presenza di ogni altra condizione richiesta - il ricorso per conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni, ove si lamenti l'invasione di una competenza, ma attribuita e garantita da un atto normativo comunitario, che abbia disciplinato la ripartizione delle competenze - pur nel rispetto dei principi fondamentali del sistema costituzionale - in maniera diversa e in deroga alle norme costituzionali (interne), alle quali le disposizioni comunitarie vengono equiparate, in virtu` del principio (art. 11 Cost.), che consente limitazioni di sovranita` al fine di promuovere e favorire organizzazioni internazionali, tra cui le Comunita` europee. - v. S.n. 187/1977.
Massima n. 3594
Spettano alle Regioni, nelle materie di loro competenza, funzioni amministrative per l'applicazione dei regolamenti comunitari (ai sensi dell'art. 6 d.P.R. n. 616/1977), sempre che la materia sia di competenza regionale anche secondo la normativa comunitaria.
Massima n. 3595
Il regolamento comunitario (Reg. del Consiglio delle Comunita` europee n. 2088/85 del 23 luglio 1985), nel dettare la disciplina dei Programmi integrati mediterranei (P.I.M.), ha concepito detti Programmi non quali atti di esclusiva competenza locale (regionale) e privi di collegamento con tutti gli interventi, regionali, comunitari e nazionali, ma secondo quel che inequivocabilmente emerge dalla stessa denominazione adottata (programmi integrati), come strumenti di integrazione dei detti interventi, al fine di eliminare gli eventuali ritardi ancora esistenti nello sviluppo socio-economico delle zone meridionali della Comunita`. Di conseguenza, svolgendo lo Stato un ruolo essenziale in materia, e per il fatto di avere una piena cognizione delle condizioni dell'economia nazionale, nella cui prospettiva, integralmente valutata, i programmi debbono inserirsi, e per il maggior onere finanziario che su di esso grava, sarebbe palesemente irrazionale una esclusione dei suoi organi dalla definizione dei programmi suindicati. Legittimamente, pertanto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto (1 febbraio 1986) e nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, ha stabilito che i P.I.M. vengano elaborati dalle autorita` regionali e poi trasmessi all'autorita` statale (C.I.P.E.); e quanto alla sottoposizione dei piani al Nucleo di valutazione (di cui all'art. 4 L. 26 aprile 1982 n. 181), essa non configura invasione della competenza regionale, ma,tutt' al piu`, vizio dell'atto amministrativo, da far valere nelle sedi giudiziarie competenti. (Spettanza allo Stato della competenza a modificare, in relazione alle complessive esigenze dell'economia nazionale, i Programmi integrati mediterranei formulati dalle Regioni, da inviare alla Commissione delle Comunita` europee per la definitiva formazione dei Programmi medesimi; conseguente rigetto dei ricorsi delle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna avverso la delibera C.I.P.E. 17 dicembre 1986).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Rigetta i ricorsi delle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna indicati in epigrafe e dichiara che spetta allo Stato di modificare, in relazione alle complessive esigenze dell'economia nazionale, i Programmi integrati mediterranei formulati dalle Regioni, da inviare alla Commissione delle Comunità europee per la definitiva formazione dei Programmi medesimi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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