Corte costituzionale
Sentenza n. 345/1987
Corte cost., sent. 29 ottobre 1987, n. 345
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 345/1987
- Data di deposito
- 29 ottobre 1987
- Data di decisione
- 15 ottobre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:345
Norme oggetto del giudizio
- art. 323, ultimo co., codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 3581
La struttura dell'istituto della consulenza di parte, quale atto di collaborazione eventuale a fianco del difensore, consente una disciplina che contemperi e coordini la consulenza con altri valori costituzionali, tanto piu' che, trattandosi della integrazione tecnica della difesa, non possiede di questa l'assoluta imprescindibilita'.
Massima n. 3582
La norma che impone la limitazione a due consulenti complessivamente, per ciascun gruppo di imputati con interessi comuni, non pregiudica il diritto di difesa e non comporta disparita' di trattamento tra gli imputati. La costante presenza di una libera e autonoma difesa giuridica include, infatti, la vigilanza e il controllo sull'operato dei consulenti (o negligenti o incompetenti), al fine, soprattutto, che non vengano trascurati e siano, anzi, sottolineati nella consulenza resa gli aspetti particolari e specifici della posizione del singolo difeso. Del resto, la riduzione (con eliminazione dei consulenti tecnici eccedenti i due consentiti) - operata d'ufficio - non puo' ritenersi arbitraria, quando il giudice a cio' provveda, convocate le parti per sollecitarne l'intesa o, diversamente con il ricorso al criterio della priorita' delle nomine o ad un diverso criterio.
Massima n. 3583
Appare ragionevole il limite posto al numero dei consulenti tecnici, che piu' parti con interessi comuni possono nominare quando vengano in rilievo altri valori costituzionali da coordinare con il diritto della difesa: quali l'interesse alla realizzazione della giustizia, l'ordinata amministrazione della giustizia, l'interesse a che i processi siano portati a compimento entro congrui termini, l'esigenza di certezze delle situazioni giuridiche, in conformita', del resto, ad un'esigenza di giustizia non tardiva, affermata nel corrispondente diritto incluso nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali). (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 323, ultimo comma, cod. proc. pen.). cfr. sentt. n. 114/1968, 111/1970, 48/1976, 112/1972 e 136/1972.
Massima n. 3584
Allorquando il giudice nomini piu' periti, esperti in distinte discipline specialistiche, e tale nomina venga disposta in un unico contesto soltanto per economia processuale e per favorire, la confluenza delle varie discipline peritali in un unico giudizio collegiale, consegue,nei limiti del sistema, che anche l'imputato possa nominare tanti consulenti quante sono le virtuali perizie specialistiche. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 323 ultimo comma cod. proc. pen.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 323 u. co. cod. proc. pen. sollevata dal Tribunale di Torino con ord. 2 maggio 1980 (n.522/80 reg. ord.), e dai giudici istruttori presso i Tribunali di Vigevano e di Firenze, rispettivamente con ord. 20 ottobre 1984 (n. 285/85 reg. ord.) e 3 maggio 1985 (n. 443/85 reg. ord.) con riferimento agli art.li 3 e 24 Cost.: salvo quest'ultimo giudice, che ha limitato il riferimento all'art. 24 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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