Corte costituzionale
Sentenza n. 33/1987
Corte cost., sent. 5 febbraio 1987, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 33/1987
- Data di deposito
- 5 febbraio 1987
- Data di decisione
- 29 gennaio 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:33
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968
- art. 5, legge n. 1338 del 12 agosto 1962
Parametri
Massime
Massima n. 4047
Il riconoscimento del diritto alla pensione "supplementare" in favore degli iscritti a forme previdenziali diverse dall'a.g.o e non anche di coloro che siano iscritti soltanto al regime generale, si giustifica, secondo un criterio di ragionevolezza, in quanto ai primi restano preclusi altri benefici (accredito di contribuzione figurativa, ecc.); ne`, in tal modo, e` violato il principio di corrispettivita` tra contributi e prestazioni previdenziali, perche` la contribuzione all'a.g.o. insufficiente al conseguimento delle prestazioni i.v.s. da` comunque accesso alle provvidenze (economiche o sanitarie) per la disoccupazione involontaria e per la tubercolosi; fermo restando il principio che l'estensione dei benefici previdenziali va attuata con criteri di necessaria gradualita`. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5, L. 12 agosto 1962 n. 1338, parzialmente novellato dall'art. 12, d.P.R. n. 488 del 1968, nella parte in cui non estende il diritto alla pensione "supplementare - correlata ai contributi versati o accreditati nell'a.g.o. e risultati insufficienti per il conseguimento di autonoma pensione i.v.s. - a coloro che non siano iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione generale). - v. S.nn. 126/1977, 33/1975, 128/1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 (in parte novellato dall'art. 12 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 480) l. 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., con ordinanza 4 giugno 1979 del Pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro (n. 641 R.O. 1979).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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