Corte costituzionale
Sentenza n. 314/1987
Corte cost., sent. 22 ottobre 1987, n. 314
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 314/1987
- Data di deposito
- 22 ottobre 1987
- Data di decisione
- 14 ottobre 1987
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:314
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 16 gennaio 1978
- art. 15, legge n. 417 del 26 giugno 1978
- art. 27, legge n. 836 del 18 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 3520
I decreti presidenziali, che approvano accordi collettivi disci- plinanti il trattamento economico del personale statale (analoga- mente ai decreti concernenti il parastato e gli enti locali),non essendo stati adottati nell'esercizio di funzione legislativa delegata, sono privi di forza di legge e, come tali, insindacabi- li in sede di giudizio di legittimita` costituzionale. Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. - dell'art. 10 d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513, concernente misura delle indennita` di comando dei dipendenti statali). - cfr. Sent. 21/1980 e 100/1980.
Massima n. 3521
L'affermazione, contenuta nell'ordinanza di remissione,della di- versita` dell'indennita` di comando - rispetto a quella di missione - dei dipendenti dello Stato, derivante dal riconoscerle natura retributiva e non gia` "risarcitoria", rende inconferente il richiamo all'art. 3 Cost. e priva di presupposto la richiesta del costante adeguamento fra le due indennita`. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.- degli artt. 27 l. 18 dicembre 1973, n. 836, e 15 l. 26 giugno 1978, n. 417, nella parte in cui l'indennita` di comando dei dipendenti statali e` fissata nelle misure anteriormente stabilite e non adeguate ai nuovi valori previsti, invece, per l'indennita` di missione).
Massima n. 3522
La natura retributiva della indennita' di comando dei dipendenti dello Stato implica che la sua congruita' ai sensi dell'art. 36 Cost. vada valutata in riferimento alla retribuzione complessivamente considerata e non gia' isolatamente rispetto alle altre "componenti" della retribuzione stessa. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 36 della Costituzione - degli artt. 27 l. 18 dicembre 1973, n. 836 e 15 L. 26 giugno 1978, n. 417, nella parte in cui l'indenni- ta` di comando dei dipendenti statali e` fissata nelle misure anteriormente stabilite). - cfr. Sent. nn. 141/1979; 176/1980; 227/1982; 229/1983; 1/1986.
Massima n. 3523
L'adeguatezza dell'indennita` spettante agli impiegati comandati in sedi periferiche rispetto alla retribuzione degli impiegati che prestano servizio nella Capitale non puo' essere valutata isolatamente, ma torna il problema della retribuzione globalmente intesa, per cui in mancanza di specifici parametri di riferimento e stante la pluralita` delle soluzioni normative possibili, investe la discrezionalita` del legislatore. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.- degli artt. 27 l. 18 dicembre 1973, n. 836 e 15 l. 26 giugno 1978, n. 417, nella parte in cui l'in- dennita` di comando dei dipendenti statali e` fissata nelle misure anteriormente stabilite).
Massima n. 3524
Il richiamo al precetto costituzionale - assunto come norma para- metro - assolutamente generico e privo di ogni motivazione, non consente l'esame della questione di legittimita` costituzionale proposta con riferimento ad esso. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 97 Cost.- degli artt. 27 l. 18 dicembre 1973, n. 836 e 15 l. 26 giugno 1978, n. 417, nella parte in cui l'indennita` di comando dei dipendenti statali e` fissata nelle misure anteriormente stabilite).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), dell'art. 15 della legge 26 luglio 1978 n. 417 (adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), dell'art. 10 d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513 (trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato) sollevate dalla Corte dei conti (reg. ord. n. 95 del 1980 e n. 464 del 1980) e dal TAR Lazio (reg. ord. n. 995 del 1983) con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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