Corte costituzionale

Sentenza n. 314/1987

Corte cost., sent. 22 ottobre 1987, n. 314

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
314/1987
Data di deposito
22 ottobre 1987
Data di decisione
14 ottobre 1987
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:314

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 16 gennaio 1978
  • art. 15, legge n. 417 del 26 giugno 1978
  • art. 27, legge n. 836 del 18 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 3520

I decreti presidenziali, che approvano accordi collettivi disci- plinanti il trattamento economico del personale statale (analoga- mente ai decreti concernenti il parastato e gli enti locali),non essendo stati adottati nell'esercizio di funzione legislativa delegata, sono privi di forza di legge e, come tali, insindacabi- li in sede di giudizio di legittimita` costituzionale. Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. - dell'art. 10 d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513, concernente misura delle indennita` di comando dei dipendenti statali). - cfr. Sent. 21/1980 e 100/1980.

Massima n. 3521

L'affermazione, contenuta nell'ordinanza di remissione,della di- versita` dell'indennita` di comando - rispetto a quella di missione - dei dipendenti dello Stato, derivante dal riconoscerle natura retributiva e non gia` "risarcitoria", rende inconferente il richiamo all'art. 3 Cost. e priva di presupposto la richiesta del costante adeguamento fra le due indennita`. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.- degli artt. 27 l. 18 dicembre 1973, n. 836, e 15 l. 26 giugno 1978, n. 417, nella parte in cui l'indennita` di comando dei dipendenti statali e` fissata nelle misure anteriormente stabilite e non adeguate ai nuovi valori previsti, invece, per l'indennita` di missione).

Massima n. 3522

La natura retributiva della indennita' di comando dei dipendenti dello Stato implica che la sua congruita' ai sensi dell'art. 36 Cost. vada valutata in riferimento alla retribuzione complessivamente considerata e non gia' isolatamente rispetto alle altre "componenti" della retribuzione stessa. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 36 della Costituzione - degli artt. 27 l. 18 dicembre 1973, n. 836 e 15 L. 26 giugno 1978, n. 417, nella parte in cui l'indenni- ta` di comando dei dipendenti statali e` fissata nelle misure anteriormente stabilite). - cfr. Sent. nn. 141/1979; 176/1980; 227/1982; 229/1983; 1/1986.

Massima n. 3523

L'adeguatezza dell'indennita` spettante agli impiegati comandati in sedi periferiche rispetto alla retribuzione degli impiegati che prestano servizio nella Capitale non puo' essere valutata isolatamente, ma torna il problema della retribuzione globalmente intesa, per cui in mancanza di specifici parametri di riferimento e stante la pluralita` delle soluzioni normative possibili, investe la discrezionalita` del legislatore. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.- degli artt. 27 l. 18 dicembre 1973, n. 836 e 15 l. 26 giugno 1978, n. 417, nella parte in cui l'in- dennita` di comando dei dipendenti statali e` fissata nelle misure anteriormente stabilite).

Massima n. 3524

Il richiamo al precetto costituzionale - assunto come norma para- metro - assolutamente generico e privo di ogni motivazione, non consente l'esame della questione di legittimita` costituzionale proposta con riferimento ad esso. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 97 Cost.- degli artt. 27 l. 18 dicembre 1973, n. 836 e 15 l. 26 giugno 1978, n. 417, nella parte in cui l'indennita` di comando dei dipendenti statali e` fissata nelle misure anteriormente stabilite).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), dell'art. 15 della legge 26 luglio 1978 n. 417 (adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), dell'art. 10 d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513 (trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato) sollevate dalla Corte dei conti (reg. ord. n. 95 del 1980 e n. 464 del 1980) e dal TAR Lazio (reg. ord. n. 995 del 1983) con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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