Corte costituzionale
Sentenza n. 308/1987
Corte cost., sent. 8 ottobre 1987, n. 308
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 308/1987
- Data di deposito
- 8 ottobre 1987
- Data di decisione
- 30 settembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:308
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 3645
Lo scopo - ex lege n. 392 del 1978 - di parificare i rapporti locatizi di durata controversa a quelli incontestatamente non cessati non puo` essere perseguito con maggiore puntualita` che mediante il riferimento alla pendenza di un processo (indice sicuro dell'esistenza e serieta` della contestazione), e non anche mediante il riferimento ai processi definiti (con ordinanza di convalida o di rilascio) od a quelli meramente eventuali alla data di entrata in vigore della legge. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 71, comma terzo, L. 27 luglio 1978 n. 392, cit.). - S. n. 18/1980.
Massima n. 3646
Gli artt. 65, comma secondo, e 71, comma terzo, L. n. 392 del 1978, in base ai quali le regole sulla durata legale dei rapporti locatizi in corso non soggetti a proroga si estendono soltanto a quelli - fra i contratti sub iudice al 30 agosto 1978 - per i quali sia pendente procedimento per convalida (di licenza o di sfratto) nella fase sommaria, esprimono una scelta legislativa razionalmente giustificata. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa agli artt. 65, comma secondo, e 71, comma terzo, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui non estendono la suddetta disciplina ai giudizi - relativi alla durata del rapporto di locazione - pendenti con rito ordinario ab initio o per trasformazione dell'originario procedimento sommario). - S. n. 18/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma secondo, e dell'art. 71, comma terzo, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalle ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Relatore: CORASANITI
Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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