Corte costituzionale
Sentenza n. 282/1987
Corte cost., sent. 23 luglio 1987, n. 282
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 282/1987
- Data di deposito
- 23 luglio 1987
- Data di decisione
- 7 luglio 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- ANDRIOLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:282
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 326 del 16 luglio 1984
- art. 38, comma 2, legge n. 270 del 20 maggio 1982
- art. 19, comma 3, legge n. 326 del 16 luglio 1984
Parametri
Massime
Massima n. 4439
La situazione dei docenti nominati annualmente dal provveditore agli studi, sulla base di graduatorie provinciali, e` obiettivamente diversa - per ambito, contesto e garanzie procedimentali proprie della nomina - da quella dei docenti nominati annualmente dal capo di istituto, sulla base di graduatorie circoscritte all'ambito locale. Non e` dunque arbitraria l'esclusione di questi ultimi dal beneficio dell'immissione in ruolo; ne` puo` costituire motivo di equiparazione tra le due categorie di docenti il preteso carattere disagiato delle sedi assegnate agli insegnanti nominati dal capo di istituto. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, L. 16 luglio 1984 n. 326, nella parte in cui esclude l'immissione in ruolo dei supplenti in servizio nell'anno 1981-1982 in virtu` di nomina del capo di istituto). - v. S.nn. 249/1986; 209/1986, 222/1986 e 229/1986; nonche` S.n. 46/1985.
Massima n. 4440
In tema di sistemazione del "precariato" scolastico, non v'e` motivo per reputare irragionevole il fatto che - con la legge n. 326 del 1984, avente finalita` precipuamente correttive della precedente legge n. 270 del 1982 - il legislatore abbia tenuto conto (salvo marginali eccezioni giustificate dalle peculiarita` di alcune situazioni) delle sole posizioni gia` maturate alla data di entrata in vigore della prima legge, senza considerare quelle, sostanzialmente non identiche, venute ad esistenza successivamente. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 33 e 97 Cost. - delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 3, L. 16 luglio 1984 n. 326, nella parte in cui non prevede l'immissione in ruolo dei docenti con nomina annuale in servizio nell'anno scolastico 1982-1983; e dell'art. 38, comma secondo, L. 20 maggio 1982 n. 270 - come novellato dall'art. 19, comma terzo, L.n. 326 cit. - nella parte in cui non considera utile, ai fini dell'immissione in ruolo di alcune categorie di insegnanti, l'abilitazione all'insegnamento conseguita successivamente all'entrata in vigore della L.n. 270, in virtu` delle sessioni riservate di esami di cui all'art. 76 della medesima legge).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 della legge 16 luglio 1984 n. 326 (Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982 n. 270), 38 comma secondo, della legge 20 maggio 1982 n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) come novellato dall'art. 19, comma terzo, legge 16 luglio 1984 n. 326, sollevate con riferimento agli artt. 3, 33 e 97 Cost. dai TAR Friuli-Venezia Giulia, (reg. ord. 838 del 1985); Sicilia, sez. di Catania, (reg. ord. nn. 595, 596, 597 del 1986); Lazio, sez. di Latina, (reg. ord. n. 715 del 1986).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
Testo integrale
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