Corte costituzionale

Sentenza n. 271/1987

Corte cost., sent. 16 luglio 1987, n. 271

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
271/1987
Data di deposito
16 luglio 1987
Data di decisione
3 luglio 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ANDRIOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:271

Norme oggetto del giudizio

  • art. 390, decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955
  • art. 389, lett.a, decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955
  • art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955
  • art. 41, decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955
  • art. 115, decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955
  • art. 389, lett.c, decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955
  • art.unico, legge n. 178 del 2 maggio 1983

Parametri

Massime

Massima n. 4426

Non viola gli artt. 3 e 27 Cost., la responsabilita` prevista dal d.P.R. n. 547 del 1955 (artt. 7, 41, 115, 389 lett. a) e c) e 390) a carico del datore di lavoro, del noleggiatore e del commerciante di macchine, attrezzature, utensili e apparecchi in genere, che non siano conformi alla legge per fatto esclusivo del costruttore e la cui predetta non conformita` non sia facilmente rilevabile. Infatti - in riferimento all'art. 3 - le posizioni dei predetti operatori economici e dei destinatari della L.n. 283 del 1962 (sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari) non sono identiche, ne` - in riferimento all'art. 27 Cost. - le cautele predisposte dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro escludono la responsabilita` penale degli operatori stessi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 7, 41, 115, 389 lett. a) e c) e 390, d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.).

Massima n. 13582

Nella locazione finanziaria di beni assoggettati ad omologazione obbligatoria, il locatore fiannziario non intrattiene alcun collegamento materiale con i beni stessi. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3 32, 41, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. unico, L. 2 maggio 1983, n. 178, che disciplina la locazione finanziaria di beni assoggettati ad omologazione obbligatoria, stabilendo altresi' che detto contratto non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 716/1981 e 170/1985;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, 41, 115, 389 lett. a) e c) e 390 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) nelle parti in cui prevedono la responsabilità del datore di lavoro del noleggiatore e del commerciante di macchine, di attrezzature, di utensili, di apparecchi in genere per la violazione delle dette norme per la prevenzione degli infortuni in tutti quei casi in cui la non conformità dipenda da fatto esclusivo del lavoratore e non sia direttamente rilevabile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. dal Pretore di Lugo con ordinanza emessa il 24 settembre 1981 (n. 716/1981);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. un. l. 2 maggio 1983, n.178 (Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 41 comma 2 Cost., dal Pretore di Lonigo con ordinanza emessa il 19 novembre 1984 (n. 170/1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

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