Corte costituzionale

Sentenza n. 226/1987

Corte cost., sent. 17 giugno 1987, n. 226

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
226/1987
Data di deposito
17 giugno 1987
Data di decisione
4 giugno 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
ANDRIOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:226

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
  • art. 2, comma 2, parte 2^, regio decreto n. 1765 del 17 agosto 1935
  • art. 329, comma 1, regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934
  • art. 16, comma 1, legge n. 851 del 22 giugno 1933

Parametri

Massime

Massima n. 4367

Nella presentazione epidemiologica attuale, l'infezione malarica costituisce non piu` un rischio generico di malattia e di morte per le popolazioni, ma un rischio specifico in occasione di lavoro in circoscritto ambiente infesto; conseguentemente, la sua esclusione dal sistema dell'assicurazione contro gli infortuni e la previsione di forme di tutela limitate al solo caso di morte, configurano un regime giuridico privo, a partire dal secondo dopoguerra, di ragionevolezza, e lesivo - oltreche` dell'art. 38, comma secondo, Cost. - del diritto alla salute e del corrispondente inderogabile dovere di solidarieta`. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost. - l'art. 2, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali.

Massima n. 4368

La normativa che - in materia di infezione malarica - prevede forme di tutela piu` limitate rispetto al generale regime di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non ha oggi alcuna ragionevolezza ed e` lesiva di parametri costituzionali. Pertanto, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi - in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87 - gli artt. 16, comma primo, L. 22 giugno 1933 n. 851; 329, comma primo, r.d. 27 luglio 1934 n. 1265; e 2, comma secondo, parte seconda, r.d. 17 agosto 1935 n. 1765.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali") nella parte in cui non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali;

b) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - la illegittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, della legge 22 giugno 1933, n. 851 ("Coordinamento e integrazione delle norme dirette a diminuire le cause della malaria"), dell'art. 329, comma primo, del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 ("Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie") e dell'art. 2, secondo comma, parte seconda, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 ("Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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