Corte costituzionale
Sentenza n. 226/1987
Corte cost., sent. 17 giugno 1987, n. 226
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 226/1987
- Data di deposito
- 17 giugno 1987
- Data di decisione
- 4 giugno 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- ANDRIOLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:226
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 2, comma 2, parte 2^, regio decreto n. 1765 del 17 agosto 1935
- art. 329, comma 1, regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934
- art. 16, comma 1, legge n. 851 del 22 giugno 1933
Parametri
- art. 32, Costituzione
- art. 38, comma 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 4367
Nella presentazione epidemiologica attuale, l'infezione malarica costituisce non piu` un rischio generico di malattia e di morte per le popolazioni, ma un rischio specifico in occasione di lavoro in circoscritto ambiente infesto; conseguentemente, la sua esclusione dal sistema dell'assicurazione contro gli infortuni e la previsione di forme di tutela limitate al solo caso di morte, configurano un regime giuridico privo, a partire dal secondo dopoguerra, di ragionevolezza, e lesivo - oltreche` dell'art. 38, comma secondo, Cost. - del diritto alla salute e del corrispondente inderogabile dovere di solidarieta`. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost. - l'art. 2, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali.
Massima n. 4368
La normativa che - in materia di infezione malarica - prevede forme di tutela piu` limitate rispetto al generale regime di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non ha oggi alcuna ragionevolezza ed e` lesiva di parametri costituzionali. Pertanto, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi - in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953 n. 87 - gli artt. 16, comma primo, L. 22 giugno 1933 n. 851; 329, comma primo, r.d. 27 luglio 1934 n. 1265; e 2, comma secondo, parte seconda, r.d. 17 agosto 1935 n. 1765.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali") nella parte in cui non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali;
b) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - la illegittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, della legge 22 giugno 1933, n. 851 ("Coordinamento e integrazione delle norme dirette a diminuire le cause della malaria"), dell'art. 329, comma primo, del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 ("Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie") e dell'art. 2, secondo comma, parte seconda, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 ("Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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