Corte costituzionale
Sentenza n. 211/1987
Corte cost., sent. 28 maggio 1987, n. 211
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 211/1987
- Data di deposito
- 28 maggio 1987
- Data di decisione
- 22 maggio 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:211
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 599 del 29 settembre 1973
- art. 19, n.5, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 4345
La normativa che - anteriormente alla modifica introdotta con il d.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ma (solo) a far tempo dall'1 gennaio 1982 - comportava l'esclusione dalla soggezione all'ILOR delle "royalties" o "redavances" percepite in Italia da imprese straniere, qui prive di stabile organizzazione, in quanto assimilabili a redditi di impresa non prodotti in Italia, non contrasta con l'art. 76 Cost., poiche' la legge delega (per la riforma tributaria n. 825 del 9 ottobre 1971), che si assume violata, non contiene affatto, neppure implicitamente, la definizione di "reddito prodotto nel territorio nazionale". Ma neppure viola gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto il regime di favore (che veniva) assicurato, con l'esonero dall'imposizione tributaria italiana, di redditi che si consideravano prodotti nel luogo di ubicazione della sede (estera) dell'impresa percipiente rispondeva allo scopo - non arbitrario ne' irrazionale - (a quel momento) perseguito dal legislatore, di incoraggiare le societa' estere ad operare in Italia, onde agevolare un mercato interno non adeguatamente sviluppato (obiettivo, peraltro, successivamente riconsiderato nella succitata nuova disciplina, in relazione alla forte competitivita' del mercato internazionale del settore). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, che rinvia all'art. 19, n. 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi:
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, che rinvia agli artt. 19 n. 5 e 49, terzo comma, lett. b, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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