Corte costituzionale
Sentenza n. 207/1987
Corte cost., sent. 28 maggio 1987, n. 207
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 207/1987
- Data di deposito
- 28 maggio 1987
- Data di decisione
- 22 maggio 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:207
Norme oggetto del giudizio
- art. 104, comma 1, legge n. 121 del 1° aprile 1981
Parametri
Massime
Massima n. 4336
E' da escludersi, in base a Costituzione, l'esistenza, anche per il tempo di pace, di una competenza dei tribunali militari assolutamente e in ogni caso inderogabile, poiche` l'uso dell'avverbio "soltanto" da parte dell'art. 103, terzo comma, Cost. - lungi dal rappresentare la fonte di una riserva di giurisdizione in favore di detti tribunali - esprime la chiara volonta` che la giurisdizione militare in tempo di pace resti circoscritta entro limiti per nessuna ragione oltrepassabili nei confronti della giurisdizione ordinaria. Questa, pertanto, puo` ben subentrare a quella, ogni volta che il legislatore pervenga ad individuare una ragione giustificatrice della opzione per la giurisdizione (ordinaria) normale: come, nel caso di specie, di un successivo venir meno per l'imputato della qualita` di appartenente alle Forze Armate, a causa dell'intervenuta smilitarizzazione dello specifico Corpo (di pubblica sicurezza) di appartenenza, che ha comportato il conseguente trasferimento dei giudizi pendenti davanti ai tribunali militari all'autorita` giudiziaria ordinaria. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 104, primo comma, l. 1 aprile 1981, n. 121, in riferimento all'art. 103, terzo comma, Cost.). - S. nn. 29/1958, 81/1980, 112/1986 e 113/1986, 196/1976, 206/1987.
Massima n. 4337
Il disposto trasferimento all'autorita` giudiziaria ordinaria dei procedimenti a carico del personale del disciolto Corpo delle guardie di P.S., pendenti davanti ai tribunali militari, non sottrae detto personale al giudice naturale precostituito per legge, realizzando una istituzione 'a posteriori' del giudice che dovra` giudicare, poiche` - secondo quanto gia` affermato in altre occasioni - il principio costituzionale (ex art. 25, primo comma) e` rispettato - come nel caso all'esame - quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri diretti ad individuare il giudice competente, ossia quando lo spostamento di competenza non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale in vista di una o determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento - e, dunque, della designazione di un nuovo giudice naturale - che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 104, primo comma, l. 1 aprile 1981, n. 121, sollevate in riferimento all'art. 25, primo comma). - S. nn. 56/1967, 128/1969, 72/1976.
Massima n. 4338
L'assoggettamento del personale del disciolto Corpo delle guardie di P.S. alla giurisdizione dell'autorita` giudiziaria ordinaria, anche in caso di giudizi pendenti, all'epoca del disposto scioglimento, davanti ai tribunali militari, non integra violazione del principio di eguaglianza in quanto la situazione di detto personale non e` omogenea - e percio` non comparabile - a quella di altri appartenenti alle Forze Armate, soggetti comunque alla giurisdizione militare ancorche`, posteriormente alla commissione del reato, sia dichiarata la nullita` dell'arruolamento o la loro incapacita`; mentre il differente trattamento, rispetto ai militari in congedo o gia` cessati dal servizio, si giustifica in ragione della diversita` dei fenomeni disciplinati trattandosi in un caso di perdita del precedente 'status' conseguente a nuova disciplina legislativa e, nell'altro, di cessazione dello 'status' per vicende fisiologicamente collegantesi alla vita dei singoli soggetti. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 104, primo comma, l. 1 aprile 1981, n. 121, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 104, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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