Corte costituzionale

Sentenza n. 206/1987

Corte cost., sent. 28 maggio 1987, n. 206

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
206/1987
Data di deposito
28 maggio 1987
Data di decisione
22 maggio 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:206

Norme oggetto del giudizio

  • art. 264, codice penale militare di pace
  • art. 8, legge n. 167 del 23 marzo 1956

Parametri

Massime

Massima n. 4335

La devoluzione alla competenza dell'autorita` giudiziaria ordinaria di tutti i procedimenti, nei casi in cui operi connessione tra procedimenti di competenza dell'autorita` giudiziaria ordinaria e dell'autorita` giudiziaria militare, trova razionale giustificazione nella stessa finalita` istitutiva dei tribunali militari in tempo di pace, che non puo` porsi - nel confronto con l'esigenza del 'simultaneus processus' - sullo stesso piano di preminenza riconosciuto alla finalita` perseguita con l'istituzione di un giudice specializzato per gli imputati minorenni. Infatti, mentre la generale competenza di quest'ultimo trova fondamento nell'interesse costituzionalmente protetto alla 'tutela dei minori', la giurisdizione dei tribunali militari risulta circoscritta entro limiti rigorosi, in quanto eccezionale deroga alla giurisdizione ordinaria - non a caso sottolineata dall'avverbio "soltanto" nell'art. 103, terzo comma, della Costituzione a conferma che la giurisdizione ordinaria e` da considerare la giurisdizione normale -.(Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 264 cod.pen.mil.pace, nel testo sostituito ad opera dell'art. 8 l. 23 marzo 1956, n.167, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 103, terzo comma, Cost.). - S. nn. 222/1983, 25/1964, 46/1978, 16 e 17/1981 (sul Tribunale per i minori) - S. nn. 130/1963, 10/1966, 196/1972, 73/1980 (sull'esigenza del 'simultaneus processus') - S. nn. 29/1958, 48/1959, 81/1980, 112 e 113/1986 (sui Tribunali militari).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 264 del codice penale militare di pace, nel testo sostituito ad opera dell'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167 (Modificazioni al Codice penale militare di pace ed al Codice penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze