Corte costituzionale
Sentenza n. 201/1987
Corte cost., sent. 28 maggio 1987, n. 201
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 201/1987
- Data di deposito
- 28 maggio 1987
- Data di decisione
- 22 maggio 1987
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:201
Norme oggetto del giudizio
- ordinanza ministeriale n. 727 del 28 aprile 1986
- ordinanza ministeriale n. 718 del 8 aprile 1986
- art. 2, ordinanza ministeriale n. 718 del 8 aprile 1986
- art. 3, ordinanza ministeriale n. 718 del 8 aprile 1986
- art. 1, ordinanza ministeriale n. 718 del 8 aprile 1986
- art. 5, ordinanza ministeriale n. 718 del 8 aprile 1986
- art. 4, ordinanza ministeriale n. 718 del 8 aprile 1986
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 9, n.10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, n.16, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 8, n.13, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982
- art. 4, n.12, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, n.7, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 8, n.17, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 4324
Allorquando, in riferimento a situazioni di urgenza e di necessita`, la legge attribuisca ad una autorita` - diversa da quelle investite, secondo la Costituzione, di poteri propri o delegati di normazione primaria - il potere eccezionale di derogare alle stesse norme primarie con disposizioni relative tanto a casi singoli quanto ad una generalita` di soggetti o a una serie di casi (possibili), tali disposizioni sono sottoposte al regime degli atti amministrativi, e, come tali, non possono costituire oggetto di giudizio di legittimita` costituzionale. (Inammissibilita` delle questioni di costituzionalita` in via principale proposte dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., avverso le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile 8 aprile 1986 n. 718 e 28 aprile 1986 n. 727, recanti misure straordinarie ed urgenti per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi).
Massima n. 4325
L'esercizio da parte di autorita` amministrative del potere di introdurre, in casi di necessita` e urgenza, disposizioni con effetto di deroga (ma non anche di abrogazione o di modifica) della normativa primaria, e` subordinato ad una specifica autorizzazione legislativa che indichi il presupposto, la materia, le finalita` dell'intervento e l'autorita` legittimata. Anche se non predeterminato, il contenuto delle suddette disposizioni non puo` incidere sulle garanzie costituzionali, su "riserve assolute" di legge, ne` - senza l'apposizione di adeguati limiti in sede legislativa - su "riserve relative"; l'efficacia delle stesse disposizioni deve comunque essere commisurata alle dimensioni spaziotemporali della situazione concreta che si tratta di fronteggiare. - cfr. S.nn. 8/1956, 26/1961, 4/1977, 100/1987.
Massima n. 4326
In tema di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, gli artt. 2 e 3 dell'ordinanza 8 aprile 1986 n. 718, del Ministro per il coordinamento della protezione ambientale,non introducono misure meramente derogatorie, correlate alle dimensioni spazio-temporali dell'evento straordinario assunto come legittimante, ma una nuova dettagliata normativa a tempo indefinito, invasiva della competenza regionale e provinciale in materia, quale disciplinata da norme costituzionali (artt. 117 e 118) e statutarie, nonche` dal d.P.R. n. 915 del 1982. (Non spettanza, al Ministro per il coordinamento della protezione civile, del potere di porre l'obbligo agli enti e alle imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti tossici e nocivi di notificare alle prefetture competenti per territorio l'autorizzazione rilasciata dalla Regione ai fini del riscontro di idoneita` dei medesimi enti ed imprese; di prevedere tale riscontro e le attivita` conseguenziali, come il rilascio di un apposito contrassegno da apporre sul mezzo di trasporto e la comunicazione agli organi di polizia dell'elenco degli enti e delle imprese alle quali e` stato rilasciato il contrassegno per la vigilanza e i controlli relativi; nonche` di comminare le sanzioni del ritiro della patente, dell'attivazione del procedimento di revoca, dell'autorizzazione e del sequestro dell'automezzo e del materiale trasportato. Conseguente annullamento degli artt. 2 e 3 dell'ordinanza n. 718 cit.).
Massima n. 4327
Le attivita` ed operazioni finalizzate all'acquisizione di conoscenze complete ed aggiornate circa lo stato e la funzionalita` degli impianti e servizi inerenti allo smaltimento dei rifiuti, non sono, di per se`, invasive di competenze regionali, ma, anzi, riferibili all'osservanza del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione; per altro verso, esse costituiscono strumento necessario di quella forma preventiva e cautelare di tutela ambientale e di protezione civile che si va affermando nel nostro ordinamento. (Spettanza al Ministro per il coordinamento della protezione civile del potere di disporre le attivita` e le comunicazioni di cui agli artt. 1, 4 e 5 dell'ordinanza 8 aprile 1986 n. 718, nonche` la stipulazione con una costituenda societa` dell'IRI della convenzione e la richiesta alla medesima delle prestazioni attinenti alla valutazione dei rischi ambientali derivanti dallo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, secondo quanto previsto dall'ordinanza 28 aprile 1986 n. 727). - v. S. n. 359/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi promossi con i ricorsi di cui in epigrafe,
Dichiara inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla Regione Lombardia contro le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 718 dell'8 aprile 1986 (G.U. n. 83 del 1986) e n. 727 del 28 aprile 1986 (G.U. n. 102 del 1986);
Dichiara che non spetta al Ministro per il coordinamento della protezione civile porre l'obbligo agli enti e alle imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti tossici e nocivi di notificare alle prefetture competenti per territorio l'autorizzazione rilasciata dalla Regione ai fini del riscontro di idoneità degli enti e delle imprese ora indicati, né prevedere tale riscontro e le attività conseguenziali, come il rilascio di un apposito contrassegno da apporre sul mezzo di trasporto e la comunicazione agli organi di polizia dell'elenco degli enti e delle imprese alle quali è stato rilasciato il contrassegno per la vigilanza e i controlli relativi, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 718;
Dichiara, altresì, che non spetta allo stesso Ministro comminare le sanzioni del ritiro della patente, dell'attivazione del procedimento di revoca, dell'autorizzazione e del sequestro dell'automezzo e del materiale trasportato, di cui all'art. 3 dell'ordinanza stessa;
Annulla, di conseguenza, i detti articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 718;
Dichiara che spetta al Ministro per il coordinamento della protezione civile prevedere le attività e le comunicazioni di cui agli artt. 1, 4 e 5 dell'ordinanza n. 718, nonché la stipulazione con una costituenda società dell'IRI della convenzione e la richiesta alla medesima delle prestazioni, di cui all'ordinanza n. 727.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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