Corte costituzionale
Sentenza n. 197/1987
Corte cost., sent. 25 maggio 1987, n. 197
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 197/1987
- Data di deposito
- 25 maggio 1987
- Data di decisione
- 21 maggio 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:197
Norme oggetto del giudizio
- art. 147, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 4320
Stante la diversa natura e struttura del diritto al riscatto di servizi pregressi e del diritto a pensione, non da` luogo a violazione del principio di eguaglianza - a fronte dell'imprescrittibilita` del diritto a pensione - la prevista decadenza del diritto a riscatto, come nell'ipotesi disciplinata dall'art. 147 del d.P.R. n. 1092 del 1973. Neppure puo` instaurarsi raffronto, ex art. 3 Cost., per difetto di omogeneita` di situazioni, fra il regime di decadenza dal diritto al riscatto e l'intangibilita` del diritto a pensione per i dipendenti destituiti a seguito di condanna penale o colpiti dalle piu` gravi sanzioni disciplinari (l. n. 424/1966). Mentre, considerate la finalita` del limite (temporale) posto all'esercizio del diritto di riscatto, nonche` la congruita` del termine, non possono dirsi violati gli artt. 36 e 38, ove si consideri che l'esercizio di ogni diritto, anche se costituzionalmente garantito, puo` essere dalla legge regolato e sottoposto a limiti, sempre che cio` sia compatibile con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traduca comunque nella esclusione dell'effettiva possibilita` dell'esercizio suddetto. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per il quale, in caso di cessazione dal servizio del dipendente pubblico prima di due anni dal raggiungimento del limite di eta`, la domanda di riscatto di servizi e periodi valutabili a fini pensionistici deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione). - S. n. 203/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma secondo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dalla Corte dei conti con l'ordinanza emessa il 18 giugno 1984.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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