Corte costituzionale
Sentenza n. 190/1987
Corte cost., sent. 25 maggio 1987, n. 190
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 190/1987
- Data di deposito
- 25 maggio 1987
- Data di decisione
- 21 maggio 1987
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:190
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, decreto-legge n. 351 del 6 luglio 1978
- legge n. 479 del 4 agosto 1978
- art. 13, decreto-legge n. 351 del 6 luglio 1978
- art. 14, decreto-legge n. 351 del 6 luglio 1978
- art. 8, decreto-legge n. 351 del 6 luglio 1978
- legge n. 863 del 19 dicembre 1908
- art. 4, decreto-legge n. 726 del 30 ottobre 1984
- art. 3, decreto-legge n. 726 del 30 ottobre 1984
- art. 3, comma 8, decreto-legge n. 726 del 30 ottobre 1984
Parametri
- art. 119, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, statuto regione Valle d'Aosta
Massime
Massima n. 4304
L'abrogazione della norma statale impugnata comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimita` costituzionale in via principale. (Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione proposta dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 119 Cost. e relativa all'art. 21, d.l. 6 luglio 1978 n. 351, conv. nella L. 4 agosto 1978 n. 479, nella parte in cui introduce, nella L. n. 285 del 1977, l'art. 26-bis, comma quinto, facente obbligo alle Regioni di destinare in via primaria a determinate attivita` la quota di finanziamenti del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ad esse spettante).
Massima n. 4305
Nella legislazione degli anni 1977 e 1978, l'attivita` di formazione professionale, pur se finalizzata a realizzare l'occupazione giovanile, si inseriva in un contesto di programmazione regionale e di esecuzione facente capo, direttamente o indirettamente, alle Regioni, ed era caratterizzata dalla coesistenza di corsi di formazione, direttamente organizzati dalle Regioni, con contratti di formazione e lavoro gestiti da organi statali a composizione mista, quali le Commissioni regionali per l'impiego, il cui intervento trovava adeguata giustificazione nella finalita` perseguita con tale tipo di contratti: i quali, interessando settori di specifica competenza statale (collocamento e rapporto di lavoro) accanto a quello di competenza regionale (formazione professionale), postulavano una valutazione coordinata del fenomeno nel quadro di un indirizzo unitario. Del pari, il successivo eventuale accertamento dei risultati della formazione, in quanto finalizzato all'iscrizione nelle liste di collocamento per eventuali futuri impieghi, era demandato ad una Commissione di esperti anch'essa rappresentante di tutti gli specifici interessi in materia (statali, regionali e delle forze sociali). (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 8, 13 e 14, d.l. 6 luglio 1978 n. 351, conv. nella L. 4 agosto 1978 n. 479, impugnati dalla Regione Lombardia - nella parte in cui rispettivamente introducono un nuovo terzo comma dell'art. 8 nonche` gli artt. 16-ter e quater della L.n. 285 del 1977 - in quanto, col demandare ad organi statali funzioni ulteriori rispetto a quelle ex art. 40 d.P.R. n. 616 del 1977, avrebbero invaso la sfera di competenze regionali in materia di "istruzione artigiana e professionale", come definita dagli artt. 35 e 36 d.P.R. cit.).
Massima n. 4306
Il D.L. n. 726 del 1984 si inserisce in una fase normativa caratterizzata dall'esigenza di una formazione professionale piu` strettamente collegata alle dinamiche del mercato del lavoro, e nella quale la possibilita`, per imprese ed enti, di predisporre progetti di formazione e di procedere ad assunzioni nominative con "contratti di formazione e lavoro", rende nettamente prevalente la finalita` di realizzare occupazione giovanile, rispetto a quella meramente formativa. In tale quadro, mentre le Commissioni regionali per l'impiego (rappresentative dello Stato, delle Regioni e delle forze sociali) assicurano il coordinamento tra le varie attivita`, interessi e competenze, nonche` l'esecuzione degli indirizzi unitari formulati dalla Commissione Centrale per l'impiego a livello nazionale, e` rimasta integra - seppure anch'essa orientata a finalita` occupazionali - la competenza delle Regioni a promuovere e a svolgere attivita` di formazione professionale in ambito aziendale. Ne` - con riguardo ai finanziamenti destinati all'attuazione dei progetti di formazione approvati - sussiste lesione dell'art. 119 Cost.: trattandosi, in definitiva, "di disporre dei fondi a carico del bilancio dello Stato e della Comunita` Europea con destinazione specifica e vincolata (formazione professionale e giovanile)". (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. ed agli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta - delle questioni di legittimita` costituzionale relative all'art. 3, commi secondo, terzo e quarto, agli artt. 3 e 4, ed all'intero art. 3, D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, conv. nella L. 19 dicembre 1984 n. 863, per asserita invasione delle competenze regionali in materia di "istruzione artigiana e professionale", o, nella Valle d'Aosta, di "istruzione tecnico-professionale").
Massima n. 4307
La soppressione - in sede di conversione del D.L. n. 726 del 1984 - della possibilita` che le Regioni accertino attraverso proprie strutture il livello di formazione professionale acquisito dai lavoratori, illegittimamente comprime il ruolo riservato all'autonomia regionale in tale materia. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., 2 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta - l'art. 3, comma ottavo, D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, cosi` come convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863, nella parte in cui non prevede che le competenti strutture regionali possano accertare il livello di formazione acquisito dai lavoratori.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i ricorsi (nn. 27/1978; 41, 45, 46/1984; 3, 4/1985:
A) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 8, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 (Misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali), convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863, nella parte in cui non prevede che le competenti strutture regionali possano accertare il livello di formazione acquisito dai lavoratori;
B) dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 13 e 14 del d.l. 6 luglio 1978 n. 351 (recante modificazioni alla legge 1° giugno 1977 n. 285, sull'occupazione giovanile), convertito in legge 4 agosto 1978 n. 479, nella parte in cui rispettivamente introducono un nuovo terzo comma dell'art. 8 nonché gli artt. 16-ter e quater della legge 1° giugno 1977 n. 285, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Lombardia (Reg. Ric. n. 27/1978);
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 3, 4, 5, 10 e 11, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Lombardia (Reg. Ric. n. 41/1984);
c) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. dalla Regione Liguria (Reg. Ric. n. 45/1984);
d) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 4 dello Statuto Speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, dalla Regione Valle d'Aosta (Reg. Ric. n. 46/1984);
C) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.l. 6 luglio 1978 n. 351, convertito in legge 4 agosto 1978 n. 479, nella parte in cui introduce l'ultimo comma dell'art. 26- bis della legge 1° giugno 1977 n. 285, sollevata, in riferimento all'art. 119 Cost., dalla Regione Lombardia (Reg. Ric. n. 27/1978).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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