Corte costituzionale

Sentenza n. 156/1987

Corte cost., sent. 13 maggio 1987, n. 156

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
156/1987
Data di deposito
13 maggio 1987
Data di decisione
6 maggio 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:156

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
  • art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972
  • allegato A, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972
  • art. 42, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973
  • art. 4, lett.e, decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 26 ottobre 1972
  • art. 1, legge n. 1228 del 27 luglio 1962

Parametri

Massime

Massima n. 4239

La determinazione dei "principi e criteri direttivi" di cui all'art. 76 ben puo` avvenire 'per relationem', con riferimento ad altri atti normativi, purche` sufficientemente specifici. Essa non e` finalizzata ad eliminare ogni discrezionalita` nell'esercizio della delega, ma soltanto a circoscriverla; a tal fine, le norme deleganti debbono essere comunque idonee ad indirizzare concretamente ed efficacemente l'attivita` normativa del Governo, non potendo esaurirsi in mere enunciazioni di finalita` ne` in disposizioni talmente generiche da essere riferibili a materie vastissime ed eterogenee.

Massima n. 4240

L'art. 7 della legge-delega per la riforma tributaria non ha omesso di fissare adeguatamente i principi e criteri direttivi cui il Governo doveva attenersi nella revisione della disciplina dell'imposta di registro. Esso, infatti, non opera un mero rinvio alla direttiva del Consiglio delle Comunita` Europee 17 luglio 1969 n. 335, ne` lascia al delegato liberta` in ordine all'attuazione di essa, ma impone il rispetto dei criteri fondamentali della riforma tributaria, enuncia la regola della sottoposizione ad imposta degli atti giuridici posti in essere da tutti i soggetti - salve le esenzioni ed agevolazioni ivi specificate - e dispone, altresi`, in merito alle aliquote, alla semplificazione delle tabelle e al raggruppamento degli atti e fatti imponibili. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 76 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 7, L. 9 ottobre 1971 n. 825).

Massima n. 4241

L'art. 9 della legge delega per la riforma tributaria (n. 825 del 1971) consentiva al Governo non gia` di limitare l'entita` delle singole esenzioni ed agevolazioni, ma di ridurne il numero complessivo, autorizzando la soppressione di quelle il cui mantenimento - in base alla discrezionale valutazione dell'organo delegato - non fosse giustificato dalla persistenza di finalita` conformi agli obiettivi del programma economico nazionale. Conseguentemente, l'avvenuta abolizione delle agevolazioni concernenti il Mezzogiorno non viola l'art. 76 Cost. sotto il profilo dell'eccesso di delega rispetto all'art.9 cit. (Non fondatezza - in riferimento al suddetto parametro - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 47, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634; 4 della relativa tariffa all. A; e 42, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, con i quali e` stata soppressa l'agevolazione costituita dalla registrazione a tassa fissa degli atti di aumento di capitale preordinati al potenziamento dell'attivita` industriale nel Mezzogiorno).

Massima n. 4242

Il sopravvenuto d.P.R. n. 131 del 1986, abrogando - in ottemperanza all'art. 11 della direttiva del Consiglio delle Comunita` europee 17 luglio 1969 n. 335 - la tassazione dell'emissione di obbligazioni (art. 4 della tariffa allegata) e stabilendo (art. 79) che l'abolizione abbia effetto anche per gli atti anteriori se vi era controversia pendente all'1 luglio 1986, rende necessario il riesame, da parte dei giudici 'a quibus', della rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale concernenti la normativa previgente. (Restituzione degli atti relativi alle questioni di costituzionalita`: dell'art. 4, lett. e, Tariffa all.A al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, impugnato - in riferimento agli artt. 11 e 76 Cost. - in quanto assoggettava l'emissione di obbligazioni all'imposta di registro nella misura dell'1% dell'imponibile; e dell'art. 1, L. 27 luglio 1962 n. 1228, impugnato - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto non consentiva l'applicazione della piu` favorevole "imposta di abbonamento" in caso di emissione di obbligazioni da parte degli istituti costituiti ai sensi del d.l. n. 370 del 1946).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi,

- dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 l. 9 ottobre 1971 n. 825, 47 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, 4 della relativa tariffa all. A e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sollevate in riferimento all'art. 76 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Napoli;

- ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie di primo grado di Milano, Monza, Macerata, Verona, Reggio Emilia e Busto Arsizio, affinché riesaminino la rilevanza delle questioni sollevate nei giudizi pendenti davanti ad esse, alla stregua del sopravvenuto d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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