Corte costituzionale

Sentenza n. 116/1987

Corte cost., sent. 9 aprile 1987, n. 116

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
116/1987
Data di deposito
9 aprile 1987
Data di decisione
27 marzo 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:116

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4184

Il principio di eguaglianza garantisce parita` di trattamento solo a parita` di situazioni, la cui valutazione, nel rispetto dei limiti di ragionevolezza, e` riservata alla discrezionalita` del legislatore ordinario.

Massima n. 4185

Il legislatore, con la legge n. 392 del 1978, ha voluto riconoscere, nella disciplina transitoria non meno che in quella definitiva, il diverso rilievo economico e sociale alle locazioni di immobili destinati ad abitazione rispetto a quelle destinate ad uso diverso, accordando a queste ultime una maggiore liberta` negoziale e conseguentemente una tutela normativa piu` affievolita rispetto ai rapporti locatizi aventi ad oggetto immobili destinati ad abitazione. In particolare, per gli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, la mancata previsione, in via transitoria, del diritto del locatore al recesso anticipato, in caso di mancata occupazione continuativa dell'immobile stesso, non lede il principio di eguaglianza, e neppure - poiche` la mancata disponibilita` del bene discende originariamente dalla stessa volonta` negoziale delle parti comprime il diritto di proprieta`. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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