Corte costituzionale
Sentenza n. 116/1987
Corte cost., sent. 9 aprile 1987, n. 116
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 116/1987
- Data di deposito
- 9 aprile 1987
- Data di decisione
- 27 marzo 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:116
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 4184
Il principio di eguaglianza garantisce parita` di trattamento solo a parita` di situazioni, la cui valutazione, nel rispetto dei limiti di ragionevolezza, e` riservata alla discrezionalita` del legislatore ordinario.
Massima n. 4185
Il legislatore, con la legge n. 392 del 1978, ha voluto riconoscere, nella disciplina transitoria non meno che in quella definitiva, il diverso rilievo economico e sociale alle locazioni di immobili destinati ad abitazione rispetto a quelle destinate ad uso diverso, accordando a queste ultime una maggiore liberta` negoziale e conseguentemente una tutela normativa piu` affievolita rispetto ai rapporti locatizi aventi ad oggetto immobili destinati ad abitazione. In particolare, per gli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, la mancata previsione, in via transitoria, del diritto del locatore al recesso anticipato, in caso di mancata occupazione continuativa dell'immobile stesso, non lede il principio di eguaglianza, e neppure - poiche` la mancata disponibilita` del bene discende originariamente dalla stessa volonta` negoziale delle parti comprime il diritto di proprieta`. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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