Corte costituzionale

Sentenza n. 115/1987

Corte cost., sent. 9 aprile 1987, n. 115

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
115/1987
Data di deposito
9 aprile 1987
Data di decisione
27 marzo 1987
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:115

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4180

E' inammissibile la questione incidentale di legittimita` costituzionale motivata, in punto di non manifesta infondatezza, esclusivamente 'per relationem' (con rinvio ad altra precedente ordinanza), e, in punto di rilevanza, in via astratta ed ipotetica, senza che risulti accertata l'effettiva sussistenza del requisito nel caso concreto. (Inammissibilita` della questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. e relativa all'art. 81, comma secondo, cod.pen., nella parte in cui non consente di effettuare il giudizio di continuazione tra reati meno gravi, per i quali sia intervenuta condanna passata in giudicato, e reati piu` gravi in corso di giudizio).

Massima n. 4181

In sede di giudizio di legittimita` costituzionale in via incidentale, una decisione additiva e` consentita soltanto quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale, ma consegua necessariamente al giudizio di legittimita`, si` che la Corte in realta` proceda ad un'estensione logicamente necessitata e spesso implicita nella potenzialita` interpretativa del contesto normativo in cui e` inserita la disposizione impugnata; quando, invece, si profili una pluralita` di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l'intervento della Corte non e` ammissibile, spettando la relativa scelta unicamente al legislatore. - cfr. S.n. 109/1986, cui adde S.nn. 33/1986, 37/1986, 39/1986 168/1986, 211/1986, 237/1986 e 270/1986, nonche` S.n. 350/1985

Massima n. 4182

L' esclusione della possibilita` di effettuare il giudizio di continuazione tra reati giudicati e reati da giudicare nel caso in cui i primi siano meno gravi dei secondi, determina un'evidente disparita` di trattamento - a parita` di situazioni sostanziali - rispetto alle ipotesi in cui per tutti i reati si proceda in unico giudizio, ovvero in cui oggetto del giudizio ancora in corso sia il reato meno grave; essa si risolve, altresi`, in violazione del principio di legalita` in quanto, in dipendenza di evenienze meramente processuali, impedisce l'applicazione del piu` favorevole cumulo "giuridico" delle pene previsto per le fattispecie di reato continuato. Non e`, tuttavia, consentita alla Corte costituzionale una pronuncia "additiva" di incostituzionalita`, non sussistendo, nella specie, un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, ma un'ampia alternativa di possibili soluzioni adeguatrici. Cio`, peraltro, lungi dall'escludere, conforta la legittimita` costituzionale di possibili soluzioni sul piano interpretativo da parte del giudice ordinario, tenuto conto che l'intangibilita` del giudicato (art. 90 cod.pen.) - tendenzialmente ispirata al 'favor rei' - non puo` risolversi in sacrificio del diritto dell'imputato, e che essa non puo` comportare il superamento dei limiti complessivi di pena stabiliti dalla legge. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., e relativa agli artt. 81, comma secondo, cod.pen., e 90 cod.proc.pen.,ovvero al solo art. 81 cit., nella parte in cui escludono - secondo l'attuale orientamento giurisprudenziale - la possibilita` di effettuare il giudizio di continuazione tra reati meno gravi, la cui condanna sia passata in giudicato, e reati piu` gravi in corso di giudizio).

Massima n. 4183

La massima, piu` volte affermata dalla Corte costituzionale, secondo cui il principio di eguaglianza implica che a situazioni diverse corrispondano trattamenti differenziati, si riferisce evidentemente a diversita` di situazioni giuridiche, e non certo a diversita` di situazioni di fatto, tanto piu` se occasionali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo co., cod. pen. sollevata dal Tribunale di Torino, in riferimento agli art.li 3 e 25 Cost., con le ordinanze 18 dicembre 1985 (n. 420/1986) e 8 aprile 1986 (n. 421/1986); nonché dal Pretore di Ferrara, in riferimento al solo art. 3 Cost., con ord. 24 febbraio 1986 (n. 418/1986);

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli art.li 81, secondo co. cod. pen. e 90 cod. proc. pen. sollevata dal Tribunale di Lanusei, in riferimento all'art. 3 Cost., con ord. 26 novembre 1982 (n. 230/1983); dal tribunale di Sondrio, nei confronti del solo art. 81, secondo co., cod. pen., con ord. 13 gennaio 1984 (n. 1019/1984) in riferimento all'art. 3 Cost.; dalla Corte di Cassazione, con ord. 6 marzo 1985 (n. 364/1986), sempre nei confronti del solo art. 81, secondo co., cod. pen. e con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.

Così deciso in Roma, in udienza pubblica, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 27 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze