Corte costituzionale

Ordinanza n. 91/1987

Corte cost., ord. 31 marzo 1987, n. 91

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
91/1987
Data di deposito
31 marzo 1987
Data di decisione
25 marzo 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:91

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 739 del 3 novembre 1981
  • art. 16, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 4140

Come gia` affermato nella pronuncia su analoga questione, davanti alle Commissioni tributarie sono impugnabili tutti i provvedimenti, comunque denominati, che - a conclusione di un procedimento o subprocedimento - accertino o dichiarino, in tutto o in parte, l'obbligazione tributaria ovvero un elemento di essa, nei confronti del soggetto passivo del tributo; pertanto, e` sicuramente impugnabile l'atto con cui venga contestata l'inesistenza delle operazioni dedotte a giustificazione delle detrazioni operate, in sede di dichiarazione I.V.A., e la conseguente illegittimita` delle stesse detrazioni. (Manifesta infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 16, comma primo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 nel testo sostituito dall'art. 7 d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 113 Cost., in quanto l'indicazione tassativa degli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie escluderebbe l'impugnabilita` dell'avviso di ripetizione di indebito). - S. n. 313/1985

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nel testo sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dalla Commissione Tributaria di primo grado di Alessandria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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