Corte costituzionale
Ordinanza n. 68/1987
Corte cost., ord. 2 marzo 1987, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 68/1987
- Data di deposito
- 2 marzo 1987
- Data di decisione
- 25 febbraio 1987
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:68
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 4099
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 612 cod.proc.civ. (sulla esecuzione forzata degli obblighi di fare - sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 Cost., nella parte in cui non esclude la propria applicabilita` all'esecuzione forzata relativa agli obblighi nascenti da provvedimenti giurisdizionali adottati in tema di affidamento di figli minori, nella specifica ipotesi di opposizione del minore oggetto-soggetto dell'obbligo stesso ) poiche` tale questione non e` in realta` riconducibile al paradigma della norma denunciata, bensi' all'ambito previsionale del successivo art. 613 stesso codice che pero' non ha formato oggetto di impugnazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile l'incidente di legittimità costituzionale dell'art. 612 c.p.c., sollevato dal Pretore di Fondo con ordinanza 13 ottobre 1981 (n. 780 R.O. 1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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