Corte costituzionale

Ordinanza n. 68/1987

Corte cost., ord. 2 marzo 1987, n. 68

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
68/1987
Data di deposito
2 marzo 1987
Data di decisione
25 febbraio 1987
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:68

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4099

E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 612 cod.proc.civ. (sulla esecuzione forzata degli obblighi di fare - sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 Cost., nella parte in cui non esclude la propria applicabilita` all'esecuzione forzata relativa agli obblighi nascenti da provvedimenti giurisdizionali adottati in tema di affidamento di figli minori, nella specifica ipotesi di opposizione del minore oggetto-soggetto dell'obbligo stesso ) poiche` tale questione non e` in realta` riconducibile al paradigma della norma denunciata, bensi' all'ambito previsionale del successivo art. 613 stesso codice che pero' non ha formato oggetto di impugnazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile l'incidente di legittimità costituzionale dell'art. 612 c.p.c., sollevato dal Pretore di Fondo con ordinanza 13 ottobre 1981 (n. 780 R.O. 1981).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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