Corte costituzionale

Ordinanza n. 605/1987

Corte cost., ord. 23 dicembre 1987, n. 605

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
605/1987
Data di deposito
23 dicembre 1987
Data di decisione
11 dicembre 1987
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:605

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, comma 2, legge n. 101 del 3 aprile 1979

Parametri

Massime

Massima n. 3848

In tema di riassetto di ordinamento del personale ed attribuzione di miglioramenti economici non risultano irrazionali le scelte legislative operate secondo criteri legati alla qualifica di provenienza e all'anzianita` di servizio per la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite, in considerazione dell'esigenza di differenziare sul piano economico quei dipendenti che pur provenendo da posizioni giuridiche diverse, sono stati inquadrati in una stessa categoria e della necessita` di graduare i miglioramenti economici per ragioni di compatibilita` finanziarie derivanti dal nuovo ordinamento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. - dell'art. 34, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 101, nella parte in cui dispone che il personale gia` appartenente alla soppressa qualifica di direttore di sezione, transitato nel nuovo ordinamento del personale dalla VII alla VIII categoria al compimento di cinque anni di anzianita` nella qualifica e previo giudizio favorevole, conserva, sino al compimento del terzo anno dalla data dalla quale ha effetto l'inquadramento medesimo, il trattamento economico che gli sarebbe spettato nella categoria VII). - Cfr. S. n. 301/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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