Corte costituzionale

Ordinanza n. 589/1987

Corte cost., ord. 23 dicembre 1987, n. 589

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
589/1987
Data di deposito
23 dicembre 1987
Data di decisione
11 dicembre 1987
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:589

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 1, lett.A, decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 25 ottobre 1981

Parametri

Massime

Massima n. 3846

La questione di legittimita` costituzionale identica ad altra gia` dichiarata inammissibile va dichiarata manifestamente inammissibile quando non si ravvisino validi motivi o argomentazioni nuove, tali da indurre la Corte a modificare il proprio orientamento (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 8, comma primo, lett. a, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 nella parte in cui, per il pubblico dipendente condannato per i delitti contemplati dall'ordinamento della P.S., prevede la sanzione disciplinare rigida della destituzione di diritto; questione gia` dichiarata inammissibile con sent. n. 270/1986 e manifestamente inammissibile con ord. nn. 187/1987 e 248/1987).

Massima n. 3847

L'osservanza della legge di delega 1 aprile 1981, n. 121, che genericamente prevede all'art. 70, n. 6, la destituzione di diritto del dipendente per "gravi delitti non colposi" va verificata non soltanto con riferimento alla singola ipotesi, contenuta nel censurato art. 8, comma primo, lett. a, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, dei "delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento della P.S.", bensi` nel contesto delle altre e svariate ipotesi delittuose elencate dalla disposizione stessa, la cui gravita`, comunque, ai fini della prevista sanzione, implica scelte e valutazioni precluse alla Corte costituzionale. (Manife- sta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione alla legge di delega 1 aprile 1981, n. 121 - dell'art. 8, comma primo, lett. a, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 nella parte in cui, per il pubblico dipendente condannato per i delitti contemplati dall'ordinamento della P.S., prevede la sanzione disciplinare rigida della destituzione di diritto). - V. S. n. 270/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. a) d.P.R. 25 ottobre 1981 n.737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti) sollevata, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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