Corte costituzionale
Ordinanza n. 589/1987
Corte cost., ord. 23 dicembre 1987, n. 589
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 589/1987
- Data di deposito
- 23 dicembre 1987
- Data di decisione
- 11 dicembre 1987
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:589
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 1, lett.A, decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 25 ottobre 1981
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- legge n. 121 del 1° aprile 1981
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 3846
La questione di legittimita` costituzionale identica ad altra gia` dichiarata inammissibile va dichiarata manifestamente inammissibile quando non si ravvisino validi motivi o argomentazioni nuove, tali da indurre la Corte a modificare il proprio orientamento (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 8, comma primo, lett. a, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 nella parte in cui, per il pubblico dipendente condannato per i delitti contemplati dall'ordinamento della P.S., prevede la sanzione disciplinare rigida della destituzione di diritto; questione gia` dichiarata inammissibile con sent. n. 270/1986 e manifestamente inammissibile con ord. nn. 187/1987 e 248/1987).
Massima n. 3847
L'osservanza della legge di delega 1 aprile 1981, n. 121, che genericamente prevede all'art. 70, n. 6, la destituzione di diritto del dipendente per "gravi delitti non colposi" va verificata non soltanto con riferimento alla singola ipotesi, contenuta nel censurato art. 8, comma primo, lett. a, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, dei "delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento della P.S.", bensi` nel contesto delle altre e svariate ipotesi delittuose elencate dalla disposizione stessa, la cui gravita`, comunque, ai fini della prevista sanzione, implica scelte e valutazioni precluse alla Corte costituzionale. (Manife- sta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione alla legge di delega 1 aprile 1981, n. 121 - dell'art. 8, comma primo, lett. a, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 nella parte in cui, per il pubblico dipendente condannato per i delitti contemplati dall'ordinamento della P.S., prevede la sanzione disciplinare rigida della destituzione di diritto). - V. S. n. 270/1986.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. a) d.P.R. 25 ottobre 1981 n.737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti) sollevata, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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