Corte costituzionale
Ordinanza n. 584/1987
Corte cost., ord. 23 dicembre 1987, n. 584
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 584/1987
- Data di deposito
- 23 dicembre 1987
- Data di decisione
- 11 dicembre 1987
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:584
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 15 del 6 febbraio 1987
- legge n. 118 del 5 aprile 1985
- art. 69, comma 7, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 73, legge n. 392 del 27 luglio 1978
Parametri
Massime
Massima n. 3961
L'illegittimita' costituzionale (dichiarata con sent. n. 300/1983) degli artt. 69, comma settimo, e 73 della L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui, in ipotesi di recesso del locatore per necessita` abitativa, prevedono la determinazione dell'indennita` di avviamento sulla base del canone di mercato anziche` dell'ultimo canone corrisposto - pur se riferita ai contratti soggetti a proroga di cui all'art. 67 della legge n. 392 cit. - ben puo` essere estesa dal giudice di merito, per via interpretativa, ai contratti non soggetti a proroga di cui all'art. 71 della medesima legge, stante l'evidente analogia, su tale punto, fra i due tipi di rapporto successivamente considerati in modo unitario dal legislatore con le modificazioni introdotte dall'art. 69 attraverso le leggi 5 aprile 1986, n. 118 e 6 febbraio 1987 n. 15; pertanto, il relativo giudizio di legittimita` costituzionale non e` ammissibile. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - degli artt. 69, comma settimo, testo previgente alle leggi n. 118 del 1985 e n. 15 del 1987, e 73, L. 27 luglio 1987 n. 392, "nella parte in cui prevedono, per i contratti disciplinati dall'art. 71 della stessa legge, che l'indennita` per la perdita dell'avviamento commerciale sia commisurata al canone di mercato anziche` all'ultimo canone corrisposto anche nell'ipotesi di recesso del locatore per necessita` abitativa").
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 69, comma settimo, (nel testo previgente alle leggi 5 aprile 1985, n. 118 e 6 febbraio 1987, n. 15) e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze