Corte costituzionale

Ordinanza n. 582/1987

Corte cost., ord. 23 dicembre 1987, n. 582

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
582/1987
Data di deposito
23 dicembre 1987
Data di decisione
11 dicembre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:582

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3943

Al legislatore e` consentito differenziare i modi della tutela giurisdizionale con riguardo al rapporto da regolare: con le conseguenze che il rito speciale del lavoro e quello ordinario possano essere assunti a modello di perfezione al quale l'uno o l'altro procedimento debba adeguarsi a pena d'incostituzionalita`. - v. S. n. 89/1972; n. 185/1980, n. 65/1980.

Massima n. 3944

La domanda di ripristino del rapporto locatizio, ovvero di risarcimento del danno, per omessa destinazione dell'immobile all'uso dichiarato onde ottenere il rilascio, introduce una controversia del tutto peculiare, che implica la valutazione degli eventuali diritti acquisiti da terzi, e dove in via solo mediata viene in evidenza la pregressa locazione; pertanto, e` senza dubbio razionale una disciplina processuale differenziata rispetto a quella dettata per altri giudizi direttamente concernenti le vicende del rapporto. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 30, 31, 45 e 46, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui non sottomettono ai moduli procedurali introdotti dalla L. n. 533 del 1973 le controversie di cui all'art. 31, L. n. 392 cit., precludendo cosi` la provvisoria esecutivita` ex lege della sentenza resa in primo grado).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, 31, 45 e 46 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bassano del Grappa con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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