Corte costituzionale
Ordinanza n. 582/1987
Corte cost., ord. 23 dicembre 1987, n. 582
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 582/1987
- Data di deposito
- 23 dicembre 1987
- Data di decisione
- 11 dicembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:582
Norme oggetto del giudizio
- art. 45, legge n. 39 del 27 luglio 1978
- art. 30, legge n. 39 del 27 luglio 1978
- art. 46, legge n. 39 del 27 luglio 1978
- art. 31, legge n. 39 del 27 luglio 1978
- art. 30, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 45, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 46, legge n. 392 del 27 luglio 1978
- art. 31, legge n. 392 del 27 luglio 1978
Parametri
Massime
Massima n. 3943
Al legislatore e` consentito differenziare i modi della tutela giurisdizionale con riguardo al rapporto da regolare: con le conseguenze che il rito speciale del lavoro e quello ordinario possano essere assunti a modello di perfezione al quale l'uno o l'altro procedimento debba adeguarsi a pena d'incostituzionalita`. - v. S. n. 89/1972; n. 185/1980, n. 65/1980.
Massima n. 3944
La domanda di ripristino del rapporto locatizio, ovvero di risarcimento del danno, per omessa destinazione dell'immobile all'uso dichiarato onde ottenere il rilascio, introduce una controversia del tutto peculiare, che implica la valutazione degli eventuali diritti acquisiti da terzi, e dove in via solo mediata viene in evidenza la pregressa locazione; pertanto, e` senza dubbio razionale una disciplina processuale differenziata rispetto a quella dettata per altri giudizi direttamente concernenti le vicende del rapporto. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 30, 31, 45 e 46, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui non sottomettono ai moduli procedurali introdotti dalla L. n. 533 del 1973 le controversie di cui all'art. 31, L. n. 392 cit., precludendo cosi` la provvisoria esecutivita` ex lege della sentenza resa in primo grado).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, 31, 45 e 46 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bassano del Grappa con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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