Corte costituzionale

Ordinanza n. 540/1987

Corte cost., ord. 17 dicembre 1987, n. 540

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
540/1987
Data di deposito
17 dicembre 1987
Data di decisione
27 novembre 1987
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:540

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3834

Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimita` costituzionale, alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 51, n. 5, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3, 53 e 76 Cost. - non consente l'utilizzazione ai fini I.v.a. di dati acquisiti in sede di indagini presso banche; e dell'art. 35, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. - non consente di effettuare accessi, ispezioni e verifiche presso banche, ai fini degli accertamenti delle imposte sui redditi. Il sopravvenuto d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, ha modificato l'art. 51, d.P.R. n.633, consentendo deroghe al segreto bancario in favore degli uffici I.v.a., ed ha sostituito l'art. 35, d.P.R. n. 600, attribuendo agli uffici delle imposte dirette, tra l'altro, il potere di accesso presso aziende ed istituti di credito).

Massima n. 3835

La subordinazione dell'esercizio dei poteri di accertamento degli uffici delle imposte dirette nei confronti dele aziende ed istituti di credito, all'autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente. La circostanza che l'esercizio dei poteri di accertamento degli uffici delle imposte dirette nei confronti delle aziende ed istituti di credito sia sottoposto alla autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente (art. 35 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) non crea contrasto con l'art. 10, n. 12 della legge-delega n. 825 del 1971, ma da` luogo ad un' ulteriore garanzia di imparzialita` dell'accertamento, trattandosi di potere attribuito ad un organo giurisdizionale. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 76 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 35, d.P.R. n. 600 cit., nella parte attinente al suddetto potere di autorizzazione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Trieste ed alla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia onde verifichino la persistente rilevanza delle questioni nei giudizi pendenti davanti ad esse, alla stregua del sopravvenuto d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - nella parte attinente al potere di autorizzazione spettante ai presidenti delle commissioni tributarie di primo grado - sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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