Corte costituzionale
Ordinanza n. 507/1987
Corte cost., ord. 10 dicembre 1987, n. 507
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 507/1987
- Data di deposito
- 10 dicembre 1987
- Data di decisione
- 26 novembre 1987
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:507
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 10, comma 2, n.14, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 10, comma 1, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 1, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 3876
La pretesa esclusione delle controversie in materia di imposte catastali dalla giurisdizione delle Commissioni tributarie non puo` dar luogo ad una questione di costituzionalita`, trattandosi di scelta discrezionale del legislatore, il quale, in base ad una valutazione politica e sociale, provvede alla ripartizione della giurisdizione stessa fra i vari organi previsti dalla legge. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 10, commi primo e secondo, n. 14, L. 9 ottobre 1971 n. 825, e 1, commi secondo e terzo, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. - assumendo la mancata indicazione, nella legge di delega, delle controversie da attribuire alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, e l'esclusione da tale ambito di quelle relative alle imposte catastali).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 1° e 2° comma n. 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 1, 2° e 3° comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., dalla Commissione tributaria di 1° grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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