Corte costituzionale

Ordinanza n. 507/1987

Corte cost., ord. 10 dicembre 1987, n. 507

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
507/1987
Data di deposito
10 dicembre 1987
Data di decisione
26 novembre 1987
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:507

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
  • art. 10, comma 2, n.14, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
  • art. 10, comma 1, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
  • art. 1, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 3876

La pretesa esclusione delle controversie in materia di imposte catastali dalla giurisdizione delle Commissioni tributarie non puo` dar luogo ad una questione di costituzionalita`, trattandosi di scelta discrezionale del legislatore, il quale, in base ad una valutazione politica e sociale, provvede alla ripartizione della giurisdizione stessa fra i vari organi previsti dalla legge. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 10, commi primo e secondo, n. 14, L. 9 ottobre 1971 n. 825, e 1, commi secondo e terzo, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. - assumendo la mancata indicazione, nella legge di delega, delle controversie da attribuire alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, e l'esclusione da tale ambito di quelle relative alle imposte catastali).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 1° e 2° comma n. 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 1, 2° e 3° comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., dalla Commissione tributaria di 1° grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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