Corte costituzionale

Ordinanza n. 490/1987

Corte cost., ord. 10 dicembre 1987, n. 490

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
490/1987
Data di deposito
10 dicembre 1987
Data di decisione
25 novembre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:490

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3858

La dichiarazione del sostituto d'imposta, assicurando all'Erario la quota trattenuta al sostituito,ha altresi` funzione di controllo in ordine alle fonti di reddito e alle dichiarazioni che costui, a sua volta, e` obbligato a rendere; di guisa che acquista rilievo sostanziale, non gia` formale, qualsiasi omissione o infedelta` della prescritta dichiarazione che renda impossibile o intralci gravemente la suddetta attivita` di controllo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. - dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui pone a carico del sostituto d'imposta una sanzione piu` severa di quella prevista per gli altri soggetti passivi, per l'ipotesi di dichiarazione tardiva accompagnata dal versamento dell'imposta). - cfr. S.n. 128/1986.

Massima n. 3859

All'omessa motivazione, in punto di rilevanza, dell'ordinanza del giudice rimettente, consegue la dichiarazione di inammissibilita` della sollevata questione. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 55, comma terzo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui limita la possibilita` di conciliazione amministrativa alle sole violazioni constatate in occasione di accessi, ispezioni e verifiche, escludendola per le violazioni accertate in modo diverso).

Massima n. 3860

Impiego pubblico - magistrati - trattamento economico - importi a qualsiasi titolo erogati o da erogare in occasione di provvedimenti giudiziari passati ingiudicato - attribuzione a titolo personale e riassorbimento con la normale progressione economica e nelle posizioni con detrazioni e conguaglio a carico della indennita' di buonuscita - incidenza sul diritto di difesa in giudizio sul principio della intangibilita' del giudicato - invasione da parte del legislatore dell'ambito riservato dalla Costituzione all'attivita' giudiziaria - riferimento alla sentenza n. 413/1986 (non fondatezza di analoghe questioni) ritenuta superabile dal giudice a quo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Salerno con ordinanza n. 265 del 1987 e dalla Commissione tributaria di secondo grado di Imperia con ordinanza n. 246 del 1987, nonché dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine, con ordinanza n. 196 del 1987, per l'asserita disparità di trattamento sanzionatorio esistente fra il sostituto di imposta e gli altri soggetti passivi nell'ipotesi di tardiva dichiarazione accompagnata dal versamento dell'imposta dovuta;

2) Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 comma 3°, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Imperia con ordinanza n. 246 del 1987;

3) Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 ultimo comma d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Udine, con ordinanza n. 196 del 1987, sotto il profilo della disparità di trattamento sanzionatorio che si determinerebbe fra l'ipotesi di tardiva ed infedele dichiarazione del sostituto di imposta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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