Corte costituzionale
Ordinanza n. 490/1987
Corte cost., ord. 10 dicembre 1987, n. 490
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 490/1987
- Data di deposito
- 10 dicembre 1987
- Data di decisione
- 25 novembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:490
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 3858
La dichiarazione del sostituto d'imposta, assicurando all'Erario la quota trattenuta al sostituito,ha altresi` funzione di controllo in ordine alle fonti di reddito e alle dichiarazioni che costui, a sua volta, e` obbligato a rendere; di guisa che acquista rilievo sostanziale, non gia` formale, qualsiasi omissione o infedelta` della prescritta dichiarazione che renda impossibile o intralci gravemente la suddetta attivita` di controllo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. - dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui pone a carico del sostituto d'imposta una sanzione piu` severa di quella prevista per gli altri soggetti passivi, per l'ipotesi di dichiarazione tardiva accompagnata dal versamento dell'imposta). - cfr. S.n. 128/1986.
Massima n. 3859
All'omessa motivazione, in punto di rilevanza, dell'ordinanza del giudice rimettente, consegue la dichiarazione di inammissibilita` della sollevata questione. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 55, comma terzo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui limita la possibilita` di conciliazione amministrativa alle sole violazioni constatate in occasione di accessi, ispezioni e verifiche, escludendola per le violazioni accertate in modo diverso).
Massima n. 3860
Impiego pubblico - magistrati - trattamento economico - importi a qualsiasi titolo erogati o da erogare in occasione di provvedimenti giudiziari passati ingiudicato - attribuzione a titolo personale e riassorbimento con la normale progressione economica e nelle posizioni con detrazioni e conguaglio a carico della indennita' di buonuscita - incidenza sul diritto di difesa in giudizio sul principio della intangibilita' del giudicato - invasione da parte del legislatore dell'ambito riservato dalla Costituzione all'attivita' giudiziaria - riferimento alla sentenza n. 413/1986 (non fondatezza di analoghe questioni) ritenuta superabile dal giudice a quo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Salerno con ordinanza n. 265 del 1987 e dalla Commissione tributaria di secondo grado di Imperia con ordinanza n. 246 del 1987, nonché dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine, con ordinanza n. 196 del 1987, per l'asserita disparità di trattamento sanzionatorio esistente fra il sostituto di imposta e gli altri soggetti passivi nell'ipotesi di tardiva dichiarazione accompagnata dal versamento dell'imposta dovuta;
2) Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 comma 3°, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Imperia con ordinanza n. 246 del 1987;
3) Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 ultimo comma d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Udine, con ordinanza n. 196 del 1987, sotto il profilo della disparità di trattamento sanzionatorio che si determinerebbe fra l'ipotesi di tardiva ed infedele dichiarazione del sostituto di imposta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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