Corte costituzionale
Ordinanza n. 482/1987
Corte cost., ord. 10 dicembre 1987, n. 482
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 482/1987
- Data di deposito
- 10 dicembre 1987
- Data di decisione
- 25 novembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:482
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, n.15, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 30, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 24, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 29, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 28, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 41, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 3792
Non e` irragionevole che il legislatore - nell'esercizio della sua discrezionalita` e secondo un'antica tradizione di politica tributaria - abbia disposto, per la determinazione della base imponibile, l'utilizzazione delle tariffe d'estimo, siccome criterio realistico, adatto a semplificare i procedimenti di accertamento nonche` a prevenire un notevole contenzioso; restando, comunque, esclusi dal reddito agrario i proventi di quelle attivita` che sono invece produttive di reddito di impresa. (Manifesta non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - degli artt. 2, n. 15 L. 9 ottobre 1971, n. 825; 24, 28, 29, 30 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 41, comma terzo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 15, legge 9 ottobre 1971 n. 825; 24, 28, 29, 30 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597; 41, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Modena e dalle Commissioni tributarie di primo grado di Lucera, Brescia, Voghera e Pavia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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