Corte costituzionale

Ordinanza n. 460/1987

Corte cost., ord. 3 dicembre 1987, n. 460

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
460/1987
Data di deposito
3 dicembre 1987
Data di decisione
12 novembre 1987
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:460

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto legislativo n. 50 del 11 febbraio 1948
  • art. 1, decreto legislativo n. 50 del 11 febbraio 1948

Parametri

Massime

Massima n. 3698

La questione di legittimita` costituzionale gia` dichiarata infondata e manifestamente infondata in riferimento a tutti i profili presi in esame, va dichiarata manifestamente infondata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 14 Cost. - dell'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 1948, n. 50 che sanziona penalmente l'inosservanza dell'obbligo di denuncia all'autorita` di p.s. da parte di chi ospiti uno straniero o un apolide anche se parente ed affine). -cfr. sentt.nn. 104/1969, 144/1970; ordd.nn. 19/1979, 135/1979,24/1980, 76/1971, 78/1973, 40/1975.

Massima n. 3699

Rientra nella discrezionalita` del legislatore disciplinare in maniera ragionevolmente differenziata situazioni diverse e non paragonabili.(Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 - dell'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 1948, n.50 per quanto concerne le sanzioni applicabili agli albergatori che diano alloggio a stranieri o apolidi, senza osservare le prescrizioni dettate dall'art. 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in rapporto alle pene comminate ai privati per le ipotesi di cui al successivo art. 2).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 1948, n. 50, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 14 Cost., dal Pretore di Sampierdarena con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 1948, n. 50, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in relazione all'art. 2 del predetto D.Lgs., dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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