Corte costituzionale
Ordinanza n. 458/1987
Corte cost., ord. 3 dicembre 1987, n. 458
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 458/1987
- Data di deposito
- 3 dicembre 1987
- Data di decisione
- 12 novembre 1987
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:458
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 3780
Il termine annuale di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione contro gli infortuni (art. 2952 cod. civ.) non appare manifestamente irrazionale in raffronto al piu` ampio termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni da circolazione stradale (art. 2947 cod. civ.), trattandosi di situazioni diverse, la prima attinente ad un rapporto obbligatorio non sempre derivante da fatto illecito e comunque corrente tra il creditore ed un terzo estraneo al fatto stesso, la seconda attinente sempre ad un'obbligazione da fatto illecito a carico di chi ne e` l'autore. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 2952 cod. civ., per la parte in cui stabilisce la durata del termine di prescrizione).
Massima n. 3781
Le cause di sospensione della prescrizione previste dalla legge devono ritenersi tassative, salvo impedimenti di ordine giuridi- co, e mai di mero fatto, eccezionalmente presi in considerazione dal diritto vivente; ne` cio` puo` comportare violazione del dirit- to alla difesa, avendo la prescrizione natura sostanziale. (Mani- festa infondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 2942 cod. civ., in quanto, in relazione alla fattispecie di diritti derivanti dal contratto di assicurazione contro gli infortuni, non contempla la responsabi- lita` fisica e psichica conseguente all'infortunio stesso quale causa di sospensione del termine di prescrizione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2952 e 2942 Cod. civ., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte d'Appello di L'Aquila con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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