Corte costituzionale
Ordinanza n. 411/1987
Corte cost., ord. 19 novembre 1987, n. 411
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 411/1987
- Data di deposito
- 19 novembre 1987
- Data di decisione
- 11 novembre 1987
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:411
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 1115 del 5 novembre 1968
- art. 1, legge n. 164 del 20 maggio 1975
- art. 1, decreto legislativo luogotenenziale n. 788 del 9 novembre 1945
- art. 1, legge n. 77 del 3 febbraio 1963
Parametri
Massime
Massima n. 3667
L'omessa indicazione, da parte del giudice a quo, di elementi di causa necessari per la decisione - e, in particolare, il mancato chiarimento in ordine al tipo di trattamento (ordinario o straor- dinario ) di integrazione salariale autorizzato nel caso di specie - rende non adeguatamente dimostrata la rilevanza della questione sollevata. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. - degli artt. 1 d.lg.vo lgt. 9 novembre 1945, n. 788; 1 L. 3 febbraio 1963, n. 77; 2 L. 5 novembre 1968, n. 1115; 1 L. 20 maggio 1975, n. 164, nella parte in cui non ricomprendono gli apprendisti fra gli aventi diritto al trattamento di integrazione salariale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 (Istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia), dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 (Disposizioni in favore degli operai dipendenti delle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni), dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa Integrazione Guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e previdenza in favore dei lavoratori anziani licenziati), e dell'art. 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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