Corte costituzionale

Ordinanza n. 393/1987

Corte cost., ord. 12 novembre 1987, n. 393

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
393/1987
Data di deposito
12 novembre 1987
Data di decisione
29 ottobre 1987
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:393

Norme oggetto del giudizio

  • art. 45, legge n. 685 del 22 dicembre 1975

Parametri

Massime

Massima n. 3627

fna norma che ragionevolmente tuteli certi interessi non puo` pensurarsi sotto il profilo della disparita` di trattamento punitivo, argomentandosi che interessi di eguale misura, se non addirittura piu` rilevanti, non abbiano ricevuto analoga tutela. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 45 l. 22 dicembre 1975, n. 685 - relativamente alla pena,piu` grave, prevista per la spedizione, da parte del farmacista, di ricette relative a stupefacenti non conformi alle prescrizioni di legge, rispetto alla meno grave sanzione della redazione,da parte del medico,di ricette egualmente non conformi a legge). cfr. Sent. nn. 132/1986 e 287/1986

Massima n. 3628

Il difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione, in punto di non manifesta infondatezza, rende inammissibile la questione sollevata. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 24 e 27 Cost. - dell'art. 45 l. 22 dicembre 1975, n. 685, relativamente alla maggiore pena prevista per la spedizione,da parte del farmacista, di ricette relative a stupefacenti non conformi a prescrizioni di legge, rispetto alla meno grave sanzione della redazione, da parte del medico, di ricette egualmente non conformi a legge).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 della l. 22 dicembre 1975, n. 685 sollevata dal Pretore di Riesi, con ordinanza 7 aprile 1982, in riferimento agli artt. 24 e 27 Cost.;

Dichiara manifestamente infondata la questione stessa sollevata con la medesima ordinanza in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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