Corte costituzionale
Ordinanza n. 386/1987
Corte cost., ord. 12 novembre 1987, n. 386
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 386/1987
- Data di deposito
- 12 novembre 1987
- Data di decisione
- 29 ottobre 1987
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:386
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, comma 1, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 12, n.2, lett.A, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 28, comma 1, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
Parametri
Massime
Massima n. 3586
Non sono sindacabili, in sede di giudizio di legittimita` costituzionale, le scelte effettuate dal legislatore nell'uso della discrezionalita` tecnica, a meno che non ne sia evidente l'arbitrarieta`; la quale,in particolare, non ricorre nel caso in cui - in ottemperanza a precise indicazioni e ai corrispondenti obblighi derivanti da convenzioni internazionali - si punisca la coltivazione e detenzione di canapa indiana. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma e 27, primo comma, Cost. - degli artt. 12, n. 2, lett. a, 26, primo comma e 28, primo comma della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui limitano la punibilita` alla cannabis indica, escludendola per altre varieta` di canapa note - sativa, americana, messicana, ecc. - con presunto analogo contenuto di sostanze stupefacenti in relazione al luogo e alle condizioni di coltura).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, n. 2, lett. a), 26, primo comma e 28, primo comma della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma e 27, primo comma, della Costituzione, con ord. 26 marzo 1980 (n. 715/1980 reg. ord.) dal Tribunale di Bolzano, con ord. 29 dicembre 1980 (n. 246/1981 reg. ord.) dal giudice istruttore presso il Tribunale di Forlì, e con ord. 28 novembre 1983 (n. 93/1984 reg. ord.) dal giudice istruttore presso il Tribunale di Oristano.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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