Corte costituzionale
Ordinanza n. 384/1987
Corte cost., ord. 12 novembre 1987, n. 384
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 384/1987
- Data di deposito
- 12 novembre 1987
- Data di decisione
- 29 ottobre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:384
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
- art. 2, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
- legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
Parametri
Massime
Massima n. 3570
Le misure di prevenzione della diffida e del rimpatrio con foglio di via non si traducono in provvedimenti restrittivi della liberta` personale o coercitivi, ma esclusivamente obbligatori, di guisa che colui che ne e` colpito e` soltanto soggetto a determinate sanzioni se non li osserva. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost. - degli artt. 1 e 2 L. 27 dicembre 1956, n. 1423).
Massima n. 3571
Nella applicazione delle misure di prevenzione e` solo la concreta e specifica pericolosita` desunta da un particolare comportamento - in base ad un accertamento caso per caso - che equipara le posizioni di chi nessun reato ha commesso e di chi, al contrario, ha rivelato la sua pericolosita` mediante la perpetrazione di specifici sintomatici delitti; di modo che la discrezionalita` dell'autorita` di pubblica sicurezza, che applica le predette misure, lungi dall'essere arbitraria e` vincolata dalla natura dell'accertamento in relazione ai fini che il provvedimento deve conseguire, e rimane, comunque, soggetta al controllo del magistrato, che, giudicando sull'inosservanza del provvedimento, puo` valutarne la razionalita` e l'imparzialita` caso per caso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1 e 2 L. 27 dicembre 1956, n. 1423 nella parte in cui consentono l'applicazione delle misure della diffida e del rimpatrio con foglio di via nei confronti di chi, pur esercitando la prostituzione, non abbia mai riportato condanne per reati concernenti la morale pubblica o il buon costume). - Cfr. S. nn. 126/1962; 23/1964 e 68/1964; 32/1969; 177/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevata dal Pretore di Desio con ordinanza emessa il 27 novembre 1979, in riferimento agli artt. 3, 13, e 16 Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze