Corte costituzionale

Ordinanza n. 384/1987

Corte cost., ord. 12 novembre 1987, n. 384

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
384/1987
Data di deposito
12 novembre 1987
Data di decisione
29 ottobre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:384

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
  • art. 2, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
  • legge n. 1423 del 27 dicembre 1956

Parametri

Massime

Massima n. 3570

Le misure di prevenzione della diffida e del rimpatrio con foglio di via non si traducono in provvedimenti restrittivi della liberta` personale o coercitivi, ma esclusivamente obbligatori, di guisa che colui che ne e` colpito e` soltanto soggetto a determinate sanzioni se non li osserva. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost. - degli artt. 1 e 2 L. 27 dicembre 1956, n. 1423).

Massima n. 3571

Nella applicazione delle misure di prevenzione e` solo la concreta e specifica pericolosita` desunta da un particolare comportamento - in base ad un accertamento caso per caso - che equipara le posizioni di chi nessun reato ha commesso e di chi, al contrario, ha rivelato la sua pericolosita` mediante la perpetrazione di specifici sintomatici delitti; di modo che la discrezionalita` dell'autorita` di pubblica sicurezza, che applica le predette misure, lungi dall'essere arbitraria e` vincolata dalla natura dell'accertamento in relazione ai fini che il provvedimento deve conseguire, e rimane, comunque, soggetta al controllo del magistrato, che, giudicando sull'inosservanza del provvedimento, puo` valutarne la razionalita` e l'imparzialita` caso per caso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1 e 2 L. 27 dicembre 1956, n. 1423 nella parte in cui consentono l'applicazione delle misure della diffida e del rimpatrio con foglio di via nei confronti di chi, pur esercitando la prostituzione, non abbia mai riportato condanne per reati concernenti la morale pubblica o il buon costume). - Cfr. S. nn. 126/1962; 23/1964 e 68/1964; 32/1969; 177/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevata dal Pretore di Desio con ordinanza emessa il 27 novembre 1979, in riferimento agli artt. 3, 13, e 16 Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, il 29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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