Corte costituzionale

Ordinanza n. 367/1987

Corte cost., ord. 4 novembre 1987, n. 367

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
367/1987
Data di deposito
4 novembre 1987
Data di decisione
15 ottobre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:367

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 914 del 6 dicembre 1977

Parametri

Massime

Massima n. 3565

Nessuna norma costituzionale preclude al legislatore ordinario di protrarre termini di prescrizione o di decadenza; ne` le disposizioni di leggi tributarie che cio` prevedano possono considerarsi retroattive (di per se`, peraltro, non incostituzionali), ovvero lesive del principio di eguaglianza, in quanto il diverso trattamento applicato alla stessa categoria di atti ma in momenti diversi nel tempo non crea ingiustificate discriminazioni, costituendo lo stesso fluire del tempo un elemento differenziatore (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost.- dell'art. 5 d.P.R. 6 dicembre 1977, n. 914, il quale fissava dal 23 dicembre 1977 la decorrenza del termine biennale per l'accertamento del maggior valore degli immobili trasferiti, relativamente ad atti registrati dal 1^ gennaio 1975 alla data suindicata). - v. S.nn. 143/1982; 45/1964 S.nn. 159/1987; 238/1984; 138/1979 e 65/1979.

Massima n. 3566

Il legislatore delegato puo` stabilire o variare i termini di prescrizione o di decadenza in materia tributaria,se non vi siano preclusioni in contrario nei principi o nei criteri direttivi della corrispondente delega legislativa (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 70 e 76 Cost. e in relazione alla legge 9 ottobre 1971 n. 825 - dell'art. 5 d.P.R. 6 dicembre 1977, n. 914, concernente il nuovo termine per l'accertamento del maggior valore degli immobili trasferiti relativamente ad atti registrati dal 1 gennaio 1975 al 23 dicembre 1977).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 d.P.R. 6 dicembre 1977, n. 914, sollevate in riferimento agli artt. 3, 70 e 76 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Catania e dalle Commissioni tributarie di primo grado di Siracusa e di Brindisi con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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