Corte costituzionale
Ordinanza n. 367/1987
Corte cost., ord. 4 novembre 1987, n. 367
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 367/1987
- Data di deposito
- 4 novembre 1987
- Data di decisione
- 15 ottobre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:367
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 914 del 6 dicembre 1977
Parametri
- art. 3, Costituzione
- legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 70, Costituzione
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 3565
Nessuna norma costituzionale preclude al legislatore ordinario di protrarre termini di prescrizione o di decadenza; ne` le disposizioni di leggi tributarie che cio` prevedano possono considerarsi retroattive (di per se`, peraltro, non incostituzionali), ovvero lesive del principio di eguaglianza, in quanto il diverso trattamento applicato alla stessa categoria di atti ma in momenti diversi nel tempo non crea ingiustificate discriminazioni, costituendo lo stesso fluire del tempo un elemento differenziatore (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost.- dell'art. 5 d.P.R. 6 dicembre 1977, n. 914, il quale fissava dal 23 dicembre 1977 la decorrenza del termine biennale per l'accertamento del maggior valore degli immobili trasferiti, relativamente ad atti registrati dal 1^ gennaio 1975 alla data suindicata). - v. S.nn. 143/1982; 45/1964 S.nn. 159/1987; 238/1984; 138/1979 e 65/1979.
Massima n. 3566
Il legislatore delegato puo` stabilire o variare i termini di prescrizione o di decadenza in materia tributaria,se non vi siano preclusioni in contrario nei principi o nei criteri direttivi della corrispondente delega legislativa (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 70 e 76 Cost. e in relazione alla legge 9 ottobre 1971 n. 825 - dell'art. 5 d.P.R. 6 dicembre 1977, n. 914, concernente il nuovo termine per l'accertamento del maggior valore degli immobili trasferiti relativamente ad atti registrati dal 1 gennaio 1975 al 23 dicembre 1977).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 d.P.R. 6 dicembre 1977, n. 914, sollevate in riferimento agli artt. 3, 70 e 76 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di Catania e dalle Commissioni tributarie di primo grado di Siracusa e di Brindisi con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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