Corte costituzionale

Ordinanza n. 35/1987

Corte cost., ord. 5 febbraio 1987, n. 35

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
35/1987
Data di deposito
5 febbraio 1987
Data di decisione
29 gennaio 1987
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:35

Norme oggetto del giudizio

  • art. 45, legge n. 103 del 14 aprile 1975
  • art. 409, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 334, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 195, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 403, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 183, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973

Parametri

Massime

Massima n. 4049

Sono manifestamente inammissibili - in quanto prive di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - le questioni relative agli artt. 1, 183, 195 (sostituiti dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103) , 334, 403, comma primo, 409, comma primo, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

Massima n. 4050

La disciplina dell'uso di impianti radioelettrici di debole potenza, non reca lesione ai principi costituzionali che si assumono violati: in particolare non all'art. 41 Cost., stante la gia` affermata liceita`, anzi doverosita`, dell'assoggettamento ad autorizzazione dell'esercizio di impianti di telecomunicazione; non all'art. 76 Cost., in quanto non e` configurabile eccesso di delega relativamente a una norma (qual e` l'impugnato art. 195 del d.P.R. n. 156/1973), che sia stata successivamente sostituita da una disposizione di legge (n. 103/1975); non all'art. 25 Cost., in quanto l'ambito di applicabilita` della disposizione penale ben puo` essere delimitato da fonti dotate di forza cogente idonea a cio` (quale, nella specie, la sentenza costituzionale n. 202/1976); ne`, infine, all'art. 3 Cost. in quanto la situazione anomala, determinata dalla inerzia del legislatore dopo la citata sentenza della Corte, relativamente agli impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale, non puo` essere assunta come metro di legittimita` della regola generale che richiede la concessione o autorizzazione governativa per l'esercizio di impianti di telecomunicazione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi tre nel testo sostituito dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 -, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 41 e 76 Cost.). - S. nn. 237/1984; 202/1976; O. nn. 23/1986, 77/1986, 294/1985; 91/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi tre nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevate dal Tribunale di Torino e dai Pretori di Pistoia e Bari con le ordinanze indicate in epigrafe (r.o 27/86, 837/85, 253/86);

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 403, primo comma e 409, primo comma del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 sollevata dal Pretore di Pergine Valsugana con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. 775/85);

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi tre nel testo come sopra sostituito - sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 41 e 76 Cost. dai Pretori di Pergine Valsugana, Carinola, Mistretta, Regalbuto, Avola, Mirabella Eclano, Donnas e Poppi con le ordinanze indicate in epigrafe (r.o. 775/85, 47, 76, 101, da 105 a 107, 173, 325 e 34 del 1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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