Corte costituzionale
Ordinanza n. 334/1987
Corte cost., ord. 22 ottobre 1987, n. 334
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 334/1987
- Data di deposito
- 22 ottobre 1987
- Data di decisione
- 14 ottobre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:334
Norme oggetto del giudizio
- art. 76, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 76, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
Parametri
- art. 2, punto 5, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 76, Costituzione
- art. 2, punto s, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 53, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 3605
Il ricorso, da parte del legislatore delegato, a presunzioni fiscali non puo` ritenersi escluso quando la legge delega - come nel caso dell'art. 2, punto 5, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 - non contenga, al riguardo, alcuna determinazione specifica rispetto alla quale possa ravvisarsi contrasto nelle disposizioni del corrispondente decreto delegato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. e in relazione all'art. 2, punto 5, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 - dell'art. 76, comma terzo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 il quale pone una presunzione assoluta circa la natura speculativa delle lottizzazioni intese a rendere edificabili i terreni inclusi in strumenti urbanistici e seguiti dalla vendita, anche parziale dei terreni stessi).
Massima n. 3606
Le presunzioni tributarie non sono di per se` illegittime purche` si fondino su indici concretamente rivelatori di ricchezza ovvero su fatti reali quand'anche difficilmente accertabili affinche` l'imposizione non abbia una base fittizia. cfr. sent. nn. 103/1967, 109/1967; 99/1968; 200/1976; 42/1980.
Massima n. 3607
Il legislatore per la prestazione tributaria relativa alle plusvalenze realizzate,puo` prendere a riferimento il solo periodo d'imposta nel corso del quale ha avuto luogo la vendita dei terreni lottizzati che costituisce il presupposto economico, espressione della capacita` contributiva del soggetto, al quale la prestazione stessa risulta collegata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 53 Cost. - dell'art.76, comma terzo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 che assoggetta a tassazione le plusvalenze realizzate nell'anno di vendita dei terreni lottizzati).
Massima n. 3608
La mancata considerazione da parte del legislatore della componente inflazionistica, nel calcolo delle plusvalenze realizzate nella vendita di terreni lottizzati, non viola il principio della capacita` contributiva solo per il fatto che una fluttuazione del valore della moneta abbia accresciuto l'incidenza fiscale di un tributo, pur nella incontestabile presenza di una effettiva capacita` del contribuente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 76, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 concernente il calcolo delle plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi). - cfr. sent. n.126/1979 e ord. 268/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore di cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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