Corte costituzionale
Ordinanza n. 333/1987
Corte cost., ord. 22 ottobre 1987, n. 333
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 333/1987
- Data di deposito
- 22 ottobre 1987
- Data di decisione
- 14 ottobre 1987
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:333
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 516 del 7 agosto 1982
- art. 16, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
Parametri
Massime
Massima n. 3533
Le questioni di costituzionalita` di una norma gia` dichiarata costituzionalmente illegittima sono dichiarate manifestamente inammissibili. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost., e relative all'art. 16, d.l. 10 luglio 1982 n. 429, nel testo modificato dalla l. di conversione n. 516 del 1982, dichiarato - con sent. n. 175/1986 - costituzionalmente illegittimo nella parte in cui consente la notifica di accertamenti in rettifica o d'ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziche` sino alla data di entrata in vigore del d.l. n. 429 del 1982).
Massima n. 3534
La non applicabilita` di una disposizione legislativa ai fini della decisione del giudizio a quo comporta il difetto di rilevanza - e, dunque, l'inammissibilita` - dell'incidente di costituzionalita` avente ad oggetto la disposizione medesima. (Manifesta inammissibilita` della questione, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost., relativa all'art. 16, d.l. 10 luglio 1982 n. 429 - nel testo modificato dalla l. di conversione n. 516 del 1982 - nella parte in cui consente la notifica di accertamenti, in rettifica o d'ufficio, sino alla data di presentazione della dichiarazione "integrativa", pur se tale data sia posteriore a quella di entrata in vigore del d.l. cit.;nella specie, i ricorrenti del giudizio principale erano peraltro estranei al meccanismo del "condono",per non aver presentato la dichiarazione integrativa che di esso costituisce il presupposto).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, d.l. 10 luglio 1982 n. 429, nel testo modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982 n. 516, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost., dalle Commissioni tributarie di primo grado di Roma, Piacenza, Latina, Isernia e Bari e dalle Commissioni tributarie di secondo grado di Treviso e di Alessandria con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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