Corte costituzionale
Ordinanza n. 294/1987
Corte cost., ord. 28 luglio 1987, n. 294
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 294/1987
- Data di deposito
- 28 luglio 1987
- Data di decisione
- 8 luglio 1987
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:294
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge n. 1760 del 5 luglio 1928
- art. 98, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 87, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 388, comma 3, codice penale
- art. 617-ter, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 4471
Con la legge n. 689 del 1981, il legislatore - facendo uso dell'ampia discrezionalita` - gia` riconosciutagli in materia e non sindacabile se non in caso di manifesta irrazionalita` - ha ragionevolmente incluso determinati reati (nella specie quelli di cui agli artt. 485 e 640 cod.pen.) nell'area della perseguibilita` a querela - escludendone, invece, altri (quali previsti negli artt. 617 ter cod.pen. e 10 l. n. 1760 del 1928) - in ragione non solo della minore gravita` dei reati (inclusi), ma anche della loro rilevante incidenza sul lavoro giudiziario, nella finalita` di conseguire, anche per questa via, una significativa deflazione dei carichi pendenti. Ne` puo` ritenersi irragionevole il mantenimento della perseguibilita` d'ufficio per un reato posto a salvaguardia dell'ordine economico - quale la frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod.pen.) - contrario alle regole di probita` e buona fede, pericoloso sia nei confronti della massa dei consumatori sia degli stessi produttori e commercianti, nei cui confronti esso concretizza una forma di concorrenza sleale. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 617 ter cod.pen., 10 l. 5 luglio 1928, n. 1760 e 388, terzo comma, cod. pen. - nel testo sostituito con l'art. 87 l. 24 novembre 1981, n. 689 - e 98 l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost.). - S. n. 7/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 617- ter c.p., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Milano con ordinanza del 26 settembre 1983 (r.o. 967/83);
b) degli artt. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 (provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario) e 388, terzo comma, c.p. - nel testo sostituito con l'art. 87 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Casale Monferrato con ordinanza del 27 settembre 1984 (r.o. 1208/84);
c) dell'art. 98 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Mondovì con ordinanza del 7 giugno 1983 (r.o. 5/84);
d) del medesimo art. 98 della legge n. 689 del 1981, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost. dal Pretore di Napoli-Barra con ordinanza del 6 gennaio 1984 (r.o. 548/84).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
Testo integrale
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