Corte costituzionale

Ordinanza n. 252/1987

Corte cost., ord. 6 luglio 1987, n. 252

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
252/1987
Data di deposito
6 luglio 1987
Data di decisione
1° luglio 1987
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:252

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4404

E' manifestamente infondata - in quanto analoga ad altra giudicata non fondata - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 4 della Legge 2 dicembre 1975, n. 576 e 1, comma terzo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni tuttora applicabili, 'ratione temporis', alla fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' nonostante l'avvenuta abrogazione della prima di esse), nella parte in cui imputano ai genitori, nella determinazione del reddito imponibile ai fini I.R.PE.F., anche i redditi di lavoro dei figli minori conviventi. - S.n. 85/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e 1, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Venezia con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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