Corte costituzionale

Ordinanza n. 250/1987

Corte cost., ord. 6 luglio 1987, n. 250

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
250/1987
Data di deposito
6 luglio 1987
Data di decisione
1° luglio 1987
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
ANDRIOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:250

Norme oggetto del giudizio

  • art. 322, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 324, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 323, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 195, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 45, legge n. 103 del 14 aprile 1975

Parametri

Massime

Massima n. 4400

E' manifestamente inammissibile - in quanto priva di motivazione sulla rilevanza e di riferimenti alla fattispecie concreta - la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., degli artt. 322, 323 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

Massima n. 4401

Sopravvenuto il d.l. 6 dicembre 1984, n. 807 (convertito con modificazioni nella legge 4 febbraio 1985, n. 10), che ha innovato la materia delle trasmissioni televisive, si rende opportuna la restituzione degli atti al giudice a quo, perche`, alla luce della normativa sopravvenuta, provveda alla verifica circa la persistente rilevanza delle questioni da esso sollevate. (Restituzione atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale dell'art. 195 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'art. 45 l. 14 aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.).

Massima n. 4402

Sopravvenuto il d.l. 6 dicembre 1984, n. 807 (convertito con modificazioni nella legge 4 febbraio 1985, n. 10), che ha innovato la materia delle trasmissioni televisive, si rende opportuna la restituzione degli atti al giudice a quo, perche`, alla luce della normativa sopravvenuta, provveda alla verifica circa la persistente rilevanza delle questioni da esso sollevate. (Restituzione atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale degli artt. 322 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e 45 l. 14 aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Udine con l'ordinanza n. 1001 del Reg. Ord. 1984 di cui in epigrafe;

Ordina la restituzione degli atti relativi alle ordinanze nn. 526 del Reg. Ord. 1981 e 869 del Reg. Ord. 1983 ai Pretori di S. Margherita di Belice e Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze