Corte costituzionale
Ordinanza n. 250/1987
Corte cost., ord. 6 luglio 1987, n. 250
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 250/1987
- Data di deposito
- 6 luglio 1987
- Data di decisione
- 1° luglio 1987
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- ANDRIOLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:250
Norme oggetto del giudizio
- art. 322, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 324, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 323, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 195, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
- art. 45, legge n. 103 del 14 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 4400
E' manifestamente inammissibile - in quanto priva di motivazione sulla rilevanza e di riferimenti alla fattispecie concreta - la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., degli artt. 322, 323 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.
Massima n. 4401
Sopravvenuto il d.l. 6 dicembre 1984, n. 807 (convertito con modificazioni nella legge 4 febbraio 1985, n. 10), che ha innovato la materia delle trasmissioni televisive, si rende opportuna la restituzione degli atti al giudice a quo, perche`, alla luce della normativa sopravvenuta, provveda alla verifica circa la persistente rilevanza delle questioni da esso sollevate. (Restituzione atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale dell'art. 195 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dall'art. 45 l. 14 aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.).
Massima n. 4402
Sopravvenuto il d.l. 6 dicembre 1984, n. 807 (convertito con modificazioni nella legge 4 febbraio 1985, n. 10), che ha innovato la materia delle trasmissioni televisive, si rende opportuna la restituzione degli atti al giudice a quo, perche`, alla luce della normativa sopravvenuta, provveda alla verifica circa la persistente rilevanza delle questioni da esso sollevate. (Restituzione atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale degli artt. 322 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e 45 l. 14 aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Udine con l'ordinanza n. 1001 del Reg. Ord. 1984 di cui in epigrafe;
Ordina la restituzione degli atti relativi alle ordinanze nn. 526 del Reg. Ord. 1981 e 869 del Reg. Ord. 1983 ai Pretori di S. Margherita di Belice e Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze